Le Societa di gestione del risparmio (SGR), le Sicav e le Sicaf sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR possono anche prestare alcuni servizi di investimento, quali: - la gestione di portafogli (“gestioni patrimoniali”);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la ricezione e trasmissione di ordini (in alcuni specifici casi).
Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti fissati all’art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza, finalizzati a garantire la solidità patrimoniale della società (come da provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (DM. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza): attraverso tali regole, e quelle di condotta ex art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010, si mira, innanzitutto, ad assicurare che l'attività di gestione sia svolta da soggetti qualificati e che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi, si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottino misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori.















