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lunedì 12 febbraio 2018

Le Società di gestione del risparmio (SGR)

Le Societa di gestione del risparmio (SGR), le Sicav e le Sicaf sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR possono anche prestare alcuni servizi di investimento, quali:

- la gestione di portafogli (“gestioni patrimoniali”);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la ricezione e trasmissione di ordini (in alcuni specifici casi).

Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti fissati all’art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza, finalizzati a garantire la solidità patrimoniale della società (come da provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (DM. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza): attraverso tali regole, e quelle di condotta ex art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010, si mira, innanzitutto, ad assicurare che l'attività di gestione sia svolta da soggetti qualificati e che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi, si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottino misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori.

venerdì 9 febbraio 2018

Gli operatori finanziari: le Banche


Tra i soggetti che possono prestare servizi di investimento, previa autorizzazione da parte della Consob, figurano le banche.
Sono i tipici soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, che tuttavia possono prestare nei confronti del pubblico anche servizi e attività di investimento, oltre ai servizi accessori.

Sulla base dell’ubicazione della loro sede legale, esse di possono distinguere in:
- banche italiane;
- banche comunitarie (se la sede legale e l’amministrazione centrale sono in uno stato comunitario diverso dall’Italia);
- banche extracomunitarie (con sede legale in uno Stato extracomunitario).

Le banche comunitarie ed extracomunitarie possono svolgere la loro attività in Italia o tramite succursale, cioè una sede, priva di personalità giuridica, che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività bancaria, o in libera prestazione di servizi, vale a dire senza stabilire succursali nel territorio italiano operando direttamente dal proprio Stato di origine (attraverso il web, ad esempio).

sabato 3 febbraio 2018

Appello al pubblico risparmio


L'offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da poco emessi o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi. Nel primo caso si parla di offerta pubblica di sottoscrizione, nel secondo di offerta pubblica di vendita.

In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è disciplinata da uno specifico impianto normativo che trova le sue fonti nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, mirante a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni  da fornire ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).

I casi in cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre sono previsti espressamente dalla normativa suindicata: in essi, come ad esempio quando l’offerta è rivolta ad investitori qualificati o il suo controvalore è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, il legislatore ha ritenuto che la protezione dell’investitore prevista dalla disciplina generale sia comunque garantita o dalle competenze in possesso dello stesso investitore o con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente reputa equivalente al prospetto.

domenica 28 gennaio 2018

Servizi accessori



I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento possono prestare anche quelli che il TUF definisce servizi accessori, vale a dire:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
-  locazione di cassette di sicurezza;
- concessione di finanziamenti per effettuare operazioni relative a strumenti finanziari in cui interviene il soggetto che concede i finanziamenti;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti di imprese; 
-  servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
-  ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti strumenti finanziari;
- intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento.

A differenza dei servizi di investimento, per prestare servizi accessori non occorre alcuna autorizzazione: possono dunque prestarli anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
Se tuttavia vengono prestati da intermediari autorizzati, essi devono rispettare le norme di condotta sancite per i servizi di investimento.

giovedì 25 gennaio 2018

Consulenza in materia di investimenti



La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente finanziario, di sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate su una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Affinché consigli e raccomandazioni personalizzate possano definirsi consulenza, tuttavia, devono essere adatti al cliente e/o basati sulle sue caratteristiche di risparmiatore/investitore: non costituiscono consulenza in materia di investimenti, quindi, le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa e che non suggeriscano di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere un dato strumento finanziario.
Non rientrano nell’ambito della consulenza in senso stretto, di conseguenza, tutti quei consigli che di prassi gli intermediari forniscono in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario o alla composizione del portafoglio: si parla, in questi casi, di mera consulenza generica.

Si tratta di un’attività che può essere un momento propedeutico e strumentale a tutti i servizi di investimento e della consulenza in senso proprio e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno proponendo.

venerdì 19 gennaio 2018

Gestione di portafogli



Un intermediario può ricevere da un cliente anche l’incarico di impiegare il suo risparmio, in parte o in tutto, in strumenti finanziari attraverso il servizio di gestione di portafogli.
L’intermediario deciderà, dunque, per conto del cliente quali strumenti finanziari andranno a far parte del suo portafoglio per valorizzarlo e provvederà a tutte le operazioni necessarie per acquistarli o venderli.
Volendo, lo stesso cliente potrà ordinare di acquistare o vendere determinati titoli.

Prima di prestare il servizio, l'intermediario è tenuto a valutare che il servizio offerto (o richiesto) sia adeguato per il cliente: sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, esso deve corrispondere ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili.
Il giudizio di adeguatezza dovrà riguardare, in primis, lo stesso servizio: ogni linea di gestione si differenzia, infatti, in base alle caratteristiche e al grado di rischio.
Ma anche nello svolgimento del servizio finanziario l’intermediario dovrà sempre valutare che anche ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, modellando così la gestione sulle sue specifiche caratteristiche e esigenze.

lunedì 15 gennaio 2018

Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente



L’offerta al pubblico (c.d. sollecitazioni all’investimento) di strumenti finanziari da parte delle società emittenti avviene tramite intermediari che contattano gli investitori attraverso le loro reti distributive.

Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.

Una prima suddivisione riguarda le operazioni di sottoscrizione o di collocamento. La prima si ha quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per sul mercato per la prima volta. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi successivamente scambiati.

Il collocamento o la sottoscrizione, a loro volta, possono essere realizzati in forma pubblica, dunque rivolti indistintamente a tutti gli investitori, o in forma privata, quando indirizzati ad un gruppo selezionato di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di assicurazione, etc.).

Il collocamento o la sottoscrizione, ancora, possono avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Se, invece, l'intermediario sottoscrive o acquista egli stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per il buon esito dell'operazione, assume su di sé anche tale rischio: se i titoli dovessero restare invenduti, l'intermediario collocatore ne rimarrebbe  proprietario, se li aveva preventivamente acquistati, o sarebbe obbligato ad acquistarli qualora aveva assunto una garanzia di questo tipo.

venerdì 12 gennaio 2018

Ricezione e trasmissione di ordini



Per l’acquisto o la vendita di un titolo è possibile rivolgersi, oltre che ad un intermediario autorizzato all'esecuzione di ordini, anche ad un intermediario che propone il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Con esso l'intermediario che riceve un ordine di acquisto o di vendita non lo esegue direttamente (come farebbe l'esecutore di ordini), ma lo trasmette, a sua volta, ad un altro intermediario per la sua esecuzione.

Attraverso questo servizio di investimento il cliente delega al proprio intermediario la scelta di un altro intermediario che dovrà eseguire l'ordine. Toccherà quindi al trasmettitore di ordini individuare il negoziatore in grado di ottenere il miglior risultato possibile (che per un comune risparmiatore equivale al miglior corrispettivo totale).

Per individuare il negoziatore più adeguato, l’intermediario che trasmette l’ordine ricorrerà alla sua esperienza e alla sua professionalità per valutare le strategie di esecuzione di ordini dei vari intermediari operanti sul mercato.
Per  scegliere il trasmettitore di ordini, a sua volta, l’investitore potrà valutare la strategia di trasmissione con cui l'intermediario individua per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti negoziatori ai quali trasmettere l'ordine.

Al di là di queste differenze (molto nette dal punto di vista concettuale), si intravedono molte analogie con il servizio di esecuzione di ordini per quanto riguarda le modalità di conferimento degli ordini, gli obblighi informativi in capo all'intermediario, e quelli di valutare l'appropriatezza delle operazioni e di fornire la rendicontazione del servizio prestato.

domenica 7 gennaio 2018

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione



La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, come anticipato, è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predefinite, proposte d’acquisto e di vendita inviate da diversi operatori.

I sistemi multilaterali di negoziazione abbiamo visto essere assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da SIM e banche autorizzate alla prestazione di tale servizio.

Per assicurare un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente per i clienti e poter comunicare alla Consob le informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni i soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole in parte diverse da quelle previste per i mercati organizzati.
Essi, infatti, predispongono ed attuano, sulla base di quanto disposto dal TUF:
- regole e procedure trasparenti non discrezionali, atte a garantire un processo di negoziazione equo e ordinato e criteri obiettivi per una esecuzione efficace degli ordini;
- regole trasparenti per la selezione degli strumenti finanziari negoziabili;
- regole trasparenti disciplinanti l’accesso al sistema;
- procedure efficaci per controllare regolarmente l’ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;
- misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse.

Il sistema multilaterale di negoziazione, dal punto di vista dell’investitore, non è un servizio di norma prestatogli direttamente ma semplicemente una delle sedi di negoziazione che l'intermediario esecutore di ordini utilizza al fine di conseguire il miglior risultato possibile per i clienti.


mercoledì 3 gennaio 2018

Negoziazione per conto proprio



La negoziazione per conto proprio è l’attività con cui l'intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dallo stesso cliente (l'intermediario opera in c.d. "contropartita diretta").

L’intermediario, nell'attività di negoziazione per conto proprio, o impegna "posizioni proprie", vale a dire soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio, o entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti o, ancora, esegue gli ordini dei clienti.
Nel dettaglio, quindi, l'attività di negoziazione per conto proprio rappresenta una modalità di svolgimento di un altro servizio di investimento, quello di esecuzionedi ordini per conto dei clienti già trattato in precedenza: ne deriva che l'intermediario che negozia per conto proprio deve non solo essere autorizzato per questo servizio ma, anche, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Nella realtà, dunque, per acquistare o vendere titoli bisogna rivolgersi ad un intermediario autorizzato all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Se esso è anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, potrà internalizzare l'ordine a patto che tale soluzione possa far conseguire il miglior risultato possibile per il cliente.
Nell'eseguire l'ordine del cliente il negoziatore per conto proprio dovrà rispettare tutte le regole disposte per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

sabato 23 dicembre 2017

Esecuzione di ordini per conto dei clienti



Per l’acquisto o la vendita di un titolo finanziario ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'intermediario che esegue gli ordini deve perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, tenendo conto, principalmente, dei seguenti aspetti:
- prezzo del titolo che si acquista o si vende;
- costi di esecuzione dell'ordine;
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- dimensione e natura dell'ordine.

Se l'ordine proviene da un comune risparmiatore (e non da una banca, compagnia di assicurazione o altro), l'intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso.

Per ottenere il miglior risultato l'intermediario ha a disposizione più sedi di negoziazione, quali i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione o l’internalizzazione dell’ordine.

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sugli stessi mercati, dove le proposte di acquisto e di vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predefinite dando luogo alla conclusione di contratti.
Sono autorizzati dalla Consob e governati da un’apposita società di gestione sulla base di un regolamento (come, ad esempio, Borsa Italiana SpA).

Anche i sistemi multilaterali di negoziazione sono luoghi di incontro fra diverse proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti e possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da SIM e banche.
La gestione di tali sistemi costituisce, di fatto, un distinto servizio di investimento.

Per quanto riguarda l’internalizzatore dell'ordine, questa è una banca o una SIM che, su richiesta del cliente, vende a questi strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in "contropartita diretta".

La scelta dell’intermediario deve seguire la sua strategia di esecuzione degli ordini, fatta di criteri precisi e fissati preventivamente dallo stesso.

mercoledì 13 dicembre 2017

I servizi di investimento

Per servizi di investimento si intendono tutte quelle attività prestate da determinati soggetti, autorizzati, mediante le quali si possono impiegare, sotto varie forme, i propri risparmi in prodotti e strumenti finanziarie. E data la complessità della materia, nonché l’importanza del risparmio sancita, in primis, dalla Costituzione, il nostro ordinamento dedica all’argomento una particolare e minuziosa attenzione, arrivando a disciplinare nel dettaglio i servizi di investimento e i soggetti autorizzati a prestarli.
I servizi e le attività di investimento individuati dal TUF in linea con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/39 (cd. MIFID) sono:

a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
b) negoziazione per conto proprio;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
d) ricezione e trasmissione di ordini;
e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
f) gestione di portafogli;
g) consulenza in materia di investimenti.

Essi hanno tutti ad oggetto strumenti finanziari, vale a dire quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc.). 

sabato 9 dicembre 2017

Cosa fa il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede abbiamo visto essere l’unica figura professionale di cui devono avvalersi gli intermediari, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può essere ricondotto nel rapporto di agenzia o nello schema giuridico del mandato, nell’attività di offerta fuori sede nei confronti dei clienti al dettaglio. E’ il professionista del risparmio gestito autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.

domenica 3 dicembre 2017

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il ruolo e la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’ex promotore finanziario come ridenominato secondo l’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esplicitati all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche. In esso si legge che <<il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto>>.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è, in estrema sintesi, l'unico operatore del mercato del risparmio autorizzato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (banca, SIM o SGR) per cui opera, il cosiddetto “agente collegato” previsto dall'art. 23, comma 1, della Direttiva MiFID.

Possono esercitare professionalmente l’attività solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM n° 472 dell’11 novembre 1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari <<sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative>>, una volta iscritti all’albo unico nazionale tenuto dall’OCF stesso.

venerdì 24 novembre 2017

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF)


L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, OCF, è un’associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica competente ex lege, in via esclusiva ed autonoma, alla tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, articolato in Sezioni Territoriali, ed allo svolgimento di tutti i compiti connessi e strumentali alla gestione dello stesso Albo.

Costituito il 25 luglio 2007 come Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), è diventato OCF a seguito delle Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n° 208), che ha inoltre previsto che l’Organismo, oltre ad organizzare l’esame per l’iscrizione all’Albo e la sua tenuta, assuma le funzioni, in precedenza attribuite dal Tuf alla Consob e all’organismo di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF, di vigilanza sugli iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari, suddiviso a sua volta in tre sezioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti o free only) e società di consulenza relative, rispettivamente, agli artt. 31, comma 2, 18-bis e 18 ter del TUF.

giovedì 16 novembre 2017

Requisiti per diventare consulente finanziario



I requisiti per diventare consulente finanziario sono quelli previsti un tempo per il promotore finanziario.
Occorre, dunque:
- essere in possesso di un diploma di licenza superiore quinquennale;
- rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità;
- aver superato una specifica prova valutativa.

Possono essere esonerati dalla prova valutativa, sempre sulla base della vecchia normativa in materia, coloro che hanno già svolto attività di consulenza finanziaria in veste di:
– agenti di cambio;
– negoziatori abilitati ad operare nei mercati regolamentati;
– funzionari di banca o di Sim addetti per almeno tre anni (anche non consecutivi) ad uno dei settori di attività autorizzate relative ai servizi di investimento o alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca (solo per i funzionari degli istituti di credito);
– dipendenti di banca o di Sim (società di intermediadiane mobiliare) responsabili di un’unità operativa (agenzia, filiale, ufficio) addetti, sempre per almeno tre anni anche non consecutivi, ad uno dei settori di attività autorizzate riguardanti i servizi di investimento e, sempre per tre anni anche non consecutivi, responsabili del controllo interno di banche o di Sim.