sabato 23 dicembre 2017

Esecuzione di ordini per conto dei clienti



Per l’acquisto o la vendita di un titolo finanziario ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'intermediario che esegue gli ordini deve perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, tenendo conto, principalmente, dei seguenti aspetti:
- prezzo del titolo che si acquista o si vende;
- costi di esecuzione dell'ordine;
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- dimensione e natura dell'ordine.

Se l'ordine proviene da un comune risparmiatore (e non da una banca, compagnia di assicurazione o altro), l'intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso.

Per ottenere il miglior risultato l'intermediario ha a disposizione più sedi di negoziazione, quali i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione o l’internalizzazione dell’ordine.

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sugli stessi mercati, dove le proposte di acquisto e di vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predefinite dando luogo alla conclusione di contratti.
Sono autorizzati dalla Consob e governati da un’apposita società di gestione sulla base di un regolamento (come, ad esempio, Borsa Italiana SpA).

Anche i sistemi multilaterali di negoziazione sono luoghi di incontro fra diverse proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti e possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da SIM e banche.
La gestione di tali sistemi costituisce, di fatto, un distinto servizio di investimento.

Per quanto riguarda l’internalizzatore dell'ordine, questa è una banca o una SIM che, su richiesta del cliente, vende a questi strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in "contropartita diretta".

La scelta dell’intermediario deve seguire la sua strategia di esecuzione degli ordini, fatta di criteri precisi e fissati preventivamente dallo stesso.

Per ogni categoria di strumenti finanziari la strategia di esecuzione stabilisce le sedi di negoziazione che, secondo l'intermediario, consentono di ottenere in maniera non episodica il miglior risultato possibile e deve contenere, di caso in caso, i criteri che, in relazione al singolo ordine, determineranno la scelta della specifica sede.

I tratti principali della strategia, e le successive modifiche (quando rilevanti), devono essere portati a conoscenza del cliente su supporto duraturo o tramite sito internet.

Attraverso la conoscenza della strategia un risparmiatore attento potrà già trarre dei giudizi sulla qualità del servizio prestato dall’intermediario: più sono le sedi di esecuzione elette da quest’ultimo, maggiore è l’impegno profuso nell’ottenere il miglior risultato possibile per il cliente.

E una volta nota, sarà anche più facile per lui verificare se l’intermediario l’ha rispettata per ottenere il miglior risultato possibile: dietro richiesta del cliente, infatti, l'intermediario dovrà dimostrare di aver eseguito l'ordine nel rispetto della sua strategia.

Il cliente può anche impartire specifiche istruzioni, come, ad esempio, specificando che l’ordine venga eseguito su un mercato regolamentato piuttosto che su un sistema multilaterale di negoziazione: in tali casi l’intermediario, esclusivamente per gli aspetti legati alle istruzioni ricevute, è sollevato dal rispettare la strategia di esecuzione, come se, con la propria scelta, il cliente si facesse onere di perseguire egli stesso il miglior risultato possibile, rinunciando ad affidare questo tipo di incarico all’intermediario.

Le modalità con cui il cliente può conferire ordini sono indicate nel contratto e, di norma, possono esserci ordini scritti, verbali, telefonici o via internet.

L’intermediario, prima di eseguire un ordine d’acquisto, è tenuto ad informare il cliente circa le caratteristiche del tipo di strumento finanziario che gli sta chiedendo di acquistare e sui rischi ad esso correlati.

L'intermediario deve valutare anche che l’operazione sia appropriata per il cliente.
Al fine di valutare l’appropriatezza dell’operazione, esso deve informarsi sul grado di esperienza e conoscenza del cliente in relazione al tipo di strumento finanziario chiesto o proposto, tenendo conto, in particolare:
- della sua familiarità con il tipo di operazione chiesta o proposta;
- del volume, della frequenza, della natura delle operazioni realizzate in passato;
- del suo livello di istruzione;
- della sua professione.

Senza queste informazioni l’intermediario non può valutare la capacità del cliente di comprendere i rischi dell'investimento e, quindi, di valutare se questo è per lui appropriato.

Altro caso, oltre quello citato in fatto di esecuzione di specifiche istruzioni, in cui l'intermediario non valuta l’appropriatezza dell'operazione si ha quando il cliente gli chiede di operare, sussistendone i requisiti normativi, in veste di mero esecutore di ordini (cd. execution only su strumenti finanziari non complessi).

Ricevuto l'ordine, l’intermediario deve impegnarsi per eseguirlo alle migliori condizioni: in tale fase, deve avvertire il cliente se riscontra delle difficoltà nella sua esecuzione e il cliente, a sua volta, può chiedere informazioni sullo stato dell'ordine.

Dopo averlo eseguito, l'intermediario deve inviare al cliente una comunicazione, su supporto duraturo, dove conferma l’esecuzione e indica le informazioni utili per verificare il suo operato, quali:
- il giorno e l'ora di esecuzione;
- la tipologia dell'ordine;
- la sede di esecuzione;
- lo strumento finanziario oggetto di negoziazione;
- il quantitativo di strumenti finanziari scambiati, il loro prezzo unitario e il corrispettivo pagato in totale;
- la somma totale delle competenze e degli oneri pagati e, se il cliente lo richiede, la scomposizione della somma per le singole voci;
- gli eventuali adempimenti a carico del cliente per poter "regolare" l'operazione (ad esempio, la consegna dei titoli venduti o del controvalore monetario per quelli acquistati);
- la circostanza che il cliente abbia avuto come controparte lo stesso intermediario, un'impresa appartenente al suo stesso gruppo oppure un altro cliente dell'intermediario.

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