L’offerta al pubblico (c.d. sollecitazioni all’investimento)
di strumenti finanziari da parte delle società emittenti avviene tramite intermediari
che contattano gli investitori attraverso le loro reti distributive.
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.
Una prima suddivisione riguarda le operazioni di
sottoscrizione o di collocamento. La prima si ha quando i titoli offerti sono
di nuova emissione e vengono immessi per sul mercato per la prima volta. Si ha
invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi successivamente
scambiati.
Il collocamento o la sottoscrizione, a loro volta, possono
essere realizzati in forma pubblica, dunque rivolti indistintamente a
tutti gli investitori, o in forma privata, quando indirizzati ad un gruppo
selezionato di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di
assicurazione, etc.).
Il collocamento o la sottoscrizione, ancora, possono
avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione
di garanzia nei confronti dell'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Se, invece, l'intermediario sottoscrive o acquista egli
stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per il
buon esito dell'operazione, assume su di sé anche tale rischio: se i
titoli dovessero restare invenduti, l'intermediario collocatore ne rimarrebbe proprietario, se li aveva preventivamente
acquistati, o sarebbe obbligato ad acquistarli qualora aveva assunto una
garanzia di questo tipo.
L’intermediario, nella prestazione del servizio, deve
operare nell’interesse del cliente ed è tenuto ad adempiere a tutti gli
obblighi impostigli per la prestazione dei servizi di investimento
(informativi, valutazione dell’appropriatezza dell’operazione, gestione degli
eventuali conflitti di interesse e operatività sulla base di un contratto
scritto).
I soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di
collocamento, con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente, possono svolgere attività di offerta fuori sede ai
sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 58/1998 (TUF), tramite il ricorso alla figura
professionale del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Per offerta fuori sede, ricordiamolo, ci si riferisce alla promozione e al
collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi e attività
di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze
dell'emittente o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.
Accade che l'emittente (c.d. società prodotto) retrocede al
collocatore delle somme di denaro sotto forma di incentivi: questi devono essere mirati ad accrescere
la qualità del servizio fornito al cliente e non devono pregiudicare l’adempimento
dell'obbligo di servire al meglio gli
interessi dei clienti da parte dell’intermediario.
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