lunedì 15 gennaio 2018

Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente



L’offerta al pubblico (c.d. sollecitazioni all’investimento) di strumenti finanziari da parte delle società emittenti avviene tramite intermediari che contattano gli investitori attraverso le loro reti distributive.

Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.

Una prima suddivisione riguarda le operazioni di sottoscrizione o di collocamento. La prima si ha quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per sul mercato per la prima volta. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi successivamente scambiati.

Il collocamento o la sottoscrizione, a loro volta, possono essere realizzati in forma pubblica, dunque rivolti indistintamente a tutti gli investitori, o in forma privata, quando indirizzati ad un gruppo selezionato di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di assicurazione, etc.).

Il collocamento o la sottoscrizione, ancora, possono avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Se, invece, l'intermediario sottoscrive o acquista egli stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per il buon esito dell'operazione, assume su di sé anche tale rischio: se i titoli dovessero restare invenduti, l'intermediario collocatore ne rimarrebbe  proprietario, se li aveva preventivamente acquistati, o sarebbe obbligato ad acquistarli qualora aveva assunto una garanzia di questo tipo.
L’intermediario, nella prestazione del servizio, deve operare nell’interesse del cliente ed è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi impostigli per la prestazione dei servizi di investimento (informativi, valutazione dell’appropriatezza dell’operazione, gestione degli eventuali conflitti di interesse e operatività sulla base di un contratto scritto).

I soggetti autorizzati alla prestazione del servizio di collocamento, con o senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, possono svolgere attività di offerta fuori sede ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 58/1998 (TUF), tramite il ricorso alla figura professionale del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.
Per offerta fuori sede, ricordiamolo, ci si riferisce alla promozione e al collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari e di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento.

Accade che l'emittente (c.d. società prodotto) retrocede al collocatore delle somme di denaro sotto forma di incentivi: questi devono essere mirati ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non devono pregiudicare l’adempimento  dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti da parte dell’intermediario.

Nessun commento:

Posta un commento