domenica 28 gennaio 2018

Servizi accessori



I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento possono prestare anche quelli che il TUF definisce servizi accessori, vale a dire:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
 locazione di cassette di sicurezza;
- concessione di finanziamenti per effettuare operazioni relative a strumenti finanziari in cui interviene il soggetto che concede i finanziamenti;
- consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti di imprese; 
-  servizi connessi all'emissione o al collocamento di strumenti finanziari;
 ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti strumenti finanziari;
intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi di investimento.

A differenza dei servizi di investimento, per prestare servizi accessori non occorre alcuna autorizzazione: possono dunque prestarli anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
Se tuttavia vengono prestati da intermediari autorizzati, essi devono rispettare le norme di condotta sancite per i servizi di investimento.

giovedì 25 gennaio 2018

Consulenza in materia di investimenti



La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui il consulente finanziario, di sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate su una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.
Affinché consigli e raccomandazioni personalizzate possano definirsi consulenza, tuttavia, devono essere adatti al cliente e/o basati sulle sue caratteristiche di risparmiatore/investitore: non costituiscono consulenza in materia di investimenti, quindi, le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa e che non suggeriscano di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere un dato strumento finanziario.
Non rientrano nell’ambito della consulenza in senso stretto, di conseguenza, tutti quei consigli che di prassi gli intermediari forniscono in merito non ad un determinato strumento finanziario ma ad un tipo di strumento finanziario o alla composizione del portafoglio: si parla, in questi casi, di mera consulenza generica.

Si tratta di un’attività che può essere un momento propedeutico e strumentale a tutti i servizi di investimento e della consulenza in senso proprio e gli intermediari, nel prestarla, devono rispettare le regole previste per il servizio che stanno proponendo.

venerdì 19 gennaio 2018

Gestione di portafogli



Un intermediario può ricevere da un cliente anche l’incarico di impiegare il suo risparmio, in parte o in tutto, in strumenti finanziari attraverso il servizio di gestione di portafogli.
L’intermediario deciderà, dunque, per conto del cliente quali strumenti finanziari andranno a far parte del suo portafoglio per valorizzarlo e provvederà a tutte le operazioni necessarie per acquistarli o venderli.
Volendo, lo stesso cliente potrà ordinare di acquistare o vendere determinati titoli.

Prima di prestare il servizio, l'intermediario è tenuto a valutare che il servizio offerto (o richiesto) sia adeguato per il cliente: sulla base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, esso deve corrispondere ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili.
Il giudizio di adeguatezza dovrà riguardare, in primis, lo stesso servizio: ogni linea di gestione si differenzia, infatti, in base alle caratteristiche e al grado di rischio.
Ma anche nello svolgimento del servizio finanziario l’intermediario dovrà sempre valutare che anche ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, modellando così la gestione sulle sue specifiche caratteristiche e esigenze.

lunedì 15 gennaio 2018

Sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente



L’offerta al pubblico (c.d. sollecitazioni all’investimento) di strumenti finanziari da parte delle società emittenti avviene tramite intermediari che contattano gli investitori attraverso le loro reti distributive.

Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.

Una prima suddivisione riguarda le operazioni di sottoscrizione o di collocamento. La prima si ha quando i titoli offerti sono di nuova emissione e vengono immessi per sul mercato per la prima volta. Si ha invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi successivamente scambiati.

Il collocamento o la sottoscrizione, a loro volta, possono essere realizzati in forma pubblica, dunque rivolti indistintamente a tutti gli investitori, o in forma privata, quando indirizzati ad un gruppo selezionato di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di assicurazione, etc.).

Il collocamento o la sottoscrizione, ancora, possono avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Se, invece, l'intermediario sottoscrive o acquista egli stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per il buon esito dell'operazione, assume su di sé anche tale rischio: se i titoli dovessero restare invenduti, l'intermediario collocatore ne rimarrebbe  proprietario, se li aveva preventivamente acquistati, o sarebbe obbligato ad acquistarli qualora aveva assunto una garanzia di questo tipo.

venerdì 12 gennaio 2018

Ricezione e trasmissione di ordini



Per l’acquisto o la vendita di un titolo è possibile rivolgersi, oltre che ad un intermediario autorizzato all'esecuzione di ordini, anche ad un intermediario che propone il servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
Con esso l'intermediario che riceve un ordine di acquisto o di vendita non lo esegue direttamente (come farebbe l'esecutore di ordini), ma lo trasmette, a sua volta, ad un altro intermediario per la sua esecuzione.

Attraverso questo servizio di investimento il cliente delega al proprio intermediario la scelta di un altro intermediario che dovrà eseguire l'ordine. Toccherà quindi al trasmettitore di ordini individuare il negoziatore in grado di ottenere il miglior risultato possibile (che per un comune risparmiatore equivale al miglior corrispettivo totale).

Per individuare il negoziatore più adeguato, l’intermediario che trasmette l’ordine ricorrerà alla sua esperienza e alla sua professionalità per valutare le strategie di esecuzione di ordini dei vari intermediari operanti sul mercato.
Per  scegliere il trasmettitore di ordini, a sua volta, l’investitore potrà valutare la strategia di trasmissione con cui l'intermediario individua per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti negoziatori ai quali trasmettere l'ordine.

Al di là di queste differenze (molto nette dal punto di vista concettuale), si intravedono molte analogie con il servizio di esecuzione di ordini per quanto riguarda le modalità di conferimento degli ordini, gli obblighi informativi in capo all'intermediario, e quelli di valutare l'appropriatezza delle operazioni e di fornire la rendicontazione del servizio prestato.

domenica 7 gennaio 2018

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione



La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, come anticipato, è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predefinite, proposte d’acquisto e di vendita inviate da diversi operatori.

I sistemi multilaterali di negoziazione abbiamo visto essere assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da SIM e banche autorizzate alla prestazione di tale servizio.

Per assicurare un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente per i clienti e poter comunicare alla Consob le informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni i soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole in parte diverse da quelle previste per i mercati organizzati.
Essi, infatti, predispongono ed attuano, sulla base di quanto disposto dal TUF:
- regole e procedure trasparenti non discrezionali, atte a garantire un processo di negoziazione equo e ordinato e criteri obiettivi per una esecuzione efficace degli ordini;
- regole trasparenti per la selezione degli strumenti finanziari negoziabili;
- regole trasparenti disciplinanti l’accesso al sistema;
- procedure efficaci per controllare regolarmente l’ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;
- misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse.

Il sistema multilaterale di negoziazione, dal punto di vista dell’investitore, non è un servizio di norma prestatogli direttamente ma semplicemente una delle sedi di negoziazione che l'intermediario esecutore di ordini utilizza al fine di conseguire il miglior risultato possibile per i clienti.


mercoledì 3 gennaio 2018

Negoziazione per conto proprio



La negoziazione per conto proprio è l’attività con cui l'intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dallo stesso cliente (l'intermediario opera in c.d. "contropartita diretta").

L’intermediario, nell'attività di negoziazione per conto proprio, o impegna "posizioni proprie", vale a dire soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio, o entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti o, ancora, esegue gli ordini dei clienti.
Nel dettaglio, quindi, l'attività di negoziazione per conto proprio rappresenta una modalità di svolgimento di un altro servizio di investimento, quello di esecuzionedi ordini per conto dei clienti già trattato in precedenza: ne deriva che l'intermediario che negozia per conto proprio deve non solo essere autorizzato per questo servizio ma, anche, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Nella realtà, dunque, per acquistare o vendere titoli bisogna rivolgersi ad un intermediario autorizzato all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Se esso è anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, potrà internalizzare l'ordine a patto che tale soluzione possa far conseguire il miglior risultato possibile per il cliente.
Nell'eseguire l'ordine del cliente il negoziatore per conto proprio dovrà rispettare tutte le regole disposte per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.