sabato 24 febbraio 2018

Le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)

Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono le imprese di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia autorizzate dalla Consob, ed iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa commissione. 

Insieme alle banche, esse possono prestare nei confronti del pubblico servizi e attività d'investimento, oltre a poter svolgere anche i servizi accessori; attività ad esse riservate dalla legge con il fine di garantire agli investitori che vengano prestate nei loro confronti da operatori dotati di specifiche professionalità e destinatari di un quadro normativo omogeneo.

Le SIM sono infatti sottoposte ad una continua attività di vigilanza sia da parte della Consob, per i profili di trasparenza e correttezza, sia dalla Banca d'Italia, per i profili di solidità patrimoniale, in modo da assicurare una corretta operatività ed un’adeguata informativa nei confronti della clientela.

domenica 18 febbraio 2018

Le imprese di assicurazione

Con il termine imprese di assicurazione si identificano i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività assicurativa. 
Sono, in genere, sottoposte alla vigilanza dell'Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), a cui tocca tutelare la sana e prudente gestione delle imprese e garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nei confronti dei clienti.

Su di essa esercita poteri di vigilanza anche la Consob, ma solo con riguardo all'offerta di polizze appartenenti di rami vita III (assicurazioni sulla vita unit linked e index linked) e V (operazioni di capitalizzazione) e limitatamente alla sola fase della sottoscrizione o del collocamento, per le quali deve essere predisposto un prospetto informativo, redatto secondo i criteri stabiliti dalla stessa commissione e devono essere rispettate le regole di condotta previste di norma per l'offerta degli altri prodotti finanziari, oltre che le relative disposizioni in tema di contratti.

venerdì 16 febbraio 2018

Sicav e Sicaf

Insieme alle SGR, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio, che, con le relative attività connesse e strumentali, è l’unica che esse possono svolgere.

Sicav e Sicaf sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti all’art. 35 – bis comma 1 del T.U.F. finalizzati ad assicurare la solidità patrimoniale delle società (provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale e l’onorabilità degli azionisti (d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del M.E.F.).

Data la rilevanza dell'attività svolta, l’art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010 ha fissato anche regole di condotta.
In particolare le società devono:

- operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.

lunedì 12 febbraio 2018

Le Società di gestione del risparmio (SGR)

Le Societa di gestione del risparmio (SGR), le Sicav e le Sicaf sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR possono anche prestare alcuni servizi di investimento, quali:

- la gestione di portafogli (“gestioni patrimoniali”);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la ricezione e trasmissione di ordini (in alcuni specifici casi).

Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti fissati all’art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza, finalizzati a garantire la solidità patrimoniale della società (come da provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (DM. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza): attraverso tali regole, e quelle di condotta ex art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010, si mira, innanzitutto, ad assicurare che l'attività di gestione sia svolta da soggetti qualificati e che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi, si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottino misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori.

venerdì 9 febbraio 2018

Gli operatori finanziari: le Banche


Tra i soggetti che possono prestare servizi di investimento, previa autorizzazione da parte della Consob, figurano le banche.
Sono i tipici soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, che tuttavia possono prestare nei confronti del pubblico anche servizi e attività di investimento, oltre ai servizi accessori.

Sulla base dell’ubicazione della loro sede legale, esse di possono distinguere in:
- banche italiane;
- banche comunitarie (se la sede legale e l’amministrazione centrale sono in uno stato comunitario diverso dall’Italia);
- banche extracomunitarie (con sede legale in uno Stato extracomunitario).

Le banche comunitarie ed extracomunitarie possono svolgere la loro attività in Italia o tramite succursale, cioè una sede, priva di personalità giuridica, che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività bancaria, o in libera prestazione di servizi, vale a dire senza stabilire succursali nel territorio italiano operando direttamente dal proprio Stato di origine (attraverso il web, ad esempio).

sabato 3 febbraio 2018

Appello al pubblico risparmio


L'offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da poco emessi o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi. Nel primo caso si parla di offerta pubblica di sottoscrizione, nel secondo di offerta pubblica di vendita.

In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è disciplinata da uno specifico impianto normativo che trova le sue fonti nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, mirante a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni  da fornire ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).

I casi in cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre sono previsti espressamente dalla normativa suindicata: in essi, come ad esempio quando l’offerta è rivolta ad investitori qualificati o il suo controvalore è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, il legislatore ha ritenuto che la protezione dell’investitore prevista dalla disciplina generale sia comunque garantita o dalle competenze in possesso dello stesso investitore o con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente reputa equivalente al prospetto.