sabato 24 febbraio 2018

Le SIM (Società di Intermediazione Mobiliare)

Le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono le imprese di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia autorizzate dalla Consob, ed iscritte in un apposito albo tenuto dalla stessa commissione. 

Insieme alle banche, esse possono prestare nei confronti del pubblico servizi e attività d'investimento, oltre a poter svolgere anche i servizi accessori; attività ad esse riservate dalla legge con il fine di garantire agli investitori che vengano prestate nei loro confronti da operatori dotati di specifiche professionalità e destinatari di un quadro normativo omogeneo.

Le SIM sono infatti sottoposte ad una continua attività di vigilanza sia da parte della Consob, per i profili di trasparenza e correttezza, sia dalla Banca d'Italia, per i profili di solidità patrimoniale, in modo da assicurare una corretta operatività ed un’adeguata informativa nei confronti della clientela.


Come stabilito dal TUF., le Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) sono imprese di investimento diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati all’art. 107 T.U.B. che possono svolgere attività di negoziazione per conto proprio o per conto terzi e prestare professionalmente, nei confronti del pubblico, i servizi accessori e altre attività finanziarie, oltre che le attività connesse o strumentali.

A differenza delle SGR, esse devono chiedere l’autorizzazione alla Consob che, una volta sentita la Banca d’Italia, rilascia l’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento. 

Assieme a banche e società di gestione del risparmio le SIM, svolgono, oltre agli altri servizi di investimento, attività di gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari su base individuale, gestendo distintamente somme e strumenti finanziari appartenenti a singoli investitori.

Per ottenere l’autorizzazione dalla Consob, sentita la Banca d’Italia, ad esercitare i servizi di investimento e i servizi accessori, oltre che attività connesse e strumentali, è necessario che ricorrano le condizioni fissate dall’art. 19 del TUF, cioè che:

a) sia adottata la forma della società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia, che ad oggi ammonta a:

- 120.000 euro per le SIM che intendano prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti, a condizione che non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e a condizione che non assumano rischi in proprio. Condizioni che devono esse espressamente indicate nello statuto della SIM;

- 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; gestioni di portafogli; ricezione e trasmissione di ordini. Stesso importo è richiesto anche se questo tipo di SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimento. Lo statuto deve espressamente prevedere che la società non detenga, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e che non assuma rischi in proprio;

- 1.000.000 di euro per le SIM che intendano prestare, anche congiuntamente, i servizi sopra elencati pur detenendo stabilmente o temporaneamente disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela e riservandosi la possibilità di assumere rischi in proprio. Pari capitale minimo deve essere detenuto da una SIM che intenda prestare servizi di: sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente; di negoziazione per conto proprio; di esecuzione di ordini per conto dei clienti; di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale, oltre che una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell’art. 13;

g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità e di idoneità stabiliti dall’art. 14;

h) la struttura del gruppo di cui fa parte la SIM non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite le informazioni richieste ai sensi dell’art. 15, comma 5.

Rilasciata l’autorizzazione, che può essere negata nel caso in cui, dalla verifica dei requisiti, non risulti garantita la sana e prudente gestione della SIM e quando non è assicurata la capacità dell’impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento, la Consob (art. 20 TUF) iscrive la SIM in un apposito albo.

Il TUF prevede per i requisiti di onorabilità dei soci e la acquisizione delle partecipazioni nelle società una disciplina speciale che ricalca sostanzialmente quella già prevista per le banche. 
Alle SIM si applica la disciplina speciale sui provvedimenti ingiuntivi e sulle crisi prevista dagli artt. 51-60 del TUF. 
In particolare, il Presidente della Consob, sentito il Governatore della Banca d’Italia, può disporre in via d’urgenza, ove ricorrano le situazioni di pericolo per i clienti e per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e la nomina di un commissario che ne assuma la gestione quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.
Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni e nell’esercizio delle sue funzioni (art. 53 TUS) è pubblico ufficiale

Il Presidente della Consob può stabilire (art. 53, comma 2, TUF) speciali cautele e limitazioni per la gestione della SIM. 

Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell’espletamento dell’incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob (art. 53, comma 4, TUF).

Le SIM, inoltre, sono soggette ad amministrazione straordinaria (art. 56 TUF) e tale procedura, la cui direzione spetta alla Banca d’Italia, è ammissibile in presenza di:

- gravi irregolarità di gestione o di gravi violazioni normative;

- previsioni di gravi perdite del patrimonio della ocietà;

- richiesta, con istanza motivata, degli amministratori o dell’assemblea straordinaria della stessa società, ovvero del commissario nominato in via d’urgenza dal Presidente della Consob.

Alle SIM non si applica il Titolo IV della legge fallimentare sull’amministrazione controllata

Esse sono infine soggette a liquidazione coatta amministrativa ai sensi e secondo quanto previsto dall’art. 57 del TUF.

Nessun commento:

Posta un commento