lunedì 12 febbraio 2018

Le Società di gestione del risparmio (SGR)

Le Societa di gestione del risparmio (SGR), le Sicav e le Sicaf sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR possono anche prestare alcuni servizi di investimento, quali:

- la gestione di portafogli (“gestioni patrimoniali”);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la ricezione e trasmissione di ordini (in alcuni specifici casi).

Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti fissati all’art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza, finalizzati a garantire la solidità patrimoniale della società (come da provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (DM. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza): attraverso tali regole, e quelle di condotta ex art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010, si mira, innanzitutto, ad assicurare che l'attività di gestione sia svolta da soggetti qualificati e che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi, si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottino misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori.


Il legislatore italiano ha distinto l'attività di gestione collettiva del risparmio in due parti:

- istituzione del fondo, vale a dire la promozione della sua costituzione e al cura, da un punto di vista amministrativo, deii rapporti con i partecipanti (procedere alle sottoscrizioni, rimborsi, ecc.);
- gestione vera e propria, cioè la decisione della composizione del portafoglio.

Entrambe le attività possono essere svolte da un'unica SGR o da SGR diverse: in quest'ultima ipotesi, la SGR che istituisce il fondo si chiama "promotrice".

L'attività di gestione vera e propria viene di solito svolta da un team di dipendenti della SGR: sono i gestori, coloro cioè che selezionano gli strumenti finanziari da acquistare o vendere sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione della stessa SGR.
Tuttavia, è anche possibile, che la selezione degli strumenti finanziari, per l'intero portafoglio del fondo o per una sola parte di esso, venga delegata ad un'altra società, che deve comunque essere autorizzata alla gestione (SGR, sim e banche in Italia): anche in questo caso, comunque, il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l'operato del delegato spetta al consiglio di amministrazione della SGR.

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