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venerdì 27 aprile 2018

Fondo di Fondi

Il Fondo di Fondi è un fondo comune d’investimento che investe in quote di altri fondi comuni e/o Sicav che presentano una politica di investimento compatibile con i criteri previsti dal regolamento dello stesso.
La caratteristica principale del fondo di fondi, la cui costituzione è disciplinata in Italia principalmente dal decreto n. 228 del 24 maggio 1999 del Ministero del Tesoro e dai Regolamenti attuativi della Banca d’Italia del 20 settembre dello stesso anno, consiste nel fatto che il patrimonio raccolto attraverso l'emissione di quote può essere investito, anche del tutto, in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), purché questi siano conformi alla normativa comunitaria in materia di fondi armonizzati o siano OICR aperti di diritto italiano il cui patrimonio non risulti a sua volta investito, in misura superiore al 10%, in quote di altri OICR.
Il patrimonio può essere anche investito in quote di OICR non armonizzati con un limite massimo del 30%, soddisfatti dati requisiti minimi relativi alle attività presenti nel loro patrimonio e al regime di pubblicità.
Questa tipologia di fondo rientra nelle cosiddette gestioni multimanager, vale a direi quei casi in cui gli OICR acquisiti provengono da organismi diversi dalla casa madre del fondo acquirente.
Se l’investimento avviene in fondi gestiti dalla medesima Sgr o da una Sgr appartenente al gruppo dell’acquirente, la normativa impone che su tali quote non vengano imposte commissioni, né di gestione, né di entrata e uscita.

sabato 31 marzo 2018

Strumenti di investimento: i Fondi Comuni

I fondi comuni sono strumenti di investimento gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR) che raggruppano le somme di più risparmiatori e le investono, sotto forma di un unico patrimonio, in attività finanziarie (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc.) o, per alcuni di essi, in immobili, rispettando regole finalizzate a ridurre i rischi.
Essi sono suddivisi in tante parti unitarie, denominate quote, che vengono sottoscritte dai risparmiatori e garantiscono uguali diritti.

L’attività di investimento può essere svolta anche dalle società di investimento a capitale variabile (Sicav) o a capitale fisso (Sicaf): la differenza, in teoria, è netta, poichè il fondo comune è un patrimonio a sè stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori e gestito dalla sgr, mentre le sicav e le sicaf sono vere e proprie società di cui i sottoscrittori divengono soci con tutti i relativi diritti (voto compreso), ma nella pratica sia i fondi che le sicav e le sicaf svolgono lo stesso tipo di attività, per cui spesso con il termine fondo ci si riferisce anche alle Sicav e alle Sicaf.

Tipologie di fondi. Esistono diverse tipologie di fondi e relative ripartizioni del comparto. Una prima e fondamentale distinzione è tra:

- Fondi aperti, che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento. Questi investono normalmente in attività finanziarie quotate.

- Fondi chiusi, che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ad essi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

venerdì 16 febbraio 2018

Sicav e Sicaf

Insieme alle SGR, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio, che, con le relative attività connesse e strumentali, è l’unica che esse possono svolgere.

Sicav e Sicaf sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti all’art. 35 – bis comma 1 del T.U.F. finalizzati ad assicurare la solidità patrimoniale delle società (provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale e l’onorabilità degli azionisti (d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del M.E.F.).

Data la rilevanza dell'attività svolta, l’art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010 ha fissato anche regole di condotta.
In particolare le società devono:

- operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.

lunedì 12 febbraio 2018

Le Società di gestione del risparmio (SGR)

Le Societa di gestione del risparmio (SGR), le Sicav e le Sicaf sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio.
Le SGR possono anche prestare alcuni servizi di investimento, quali:

- la gestione di portafogli (“gestioni patrimoniali”);
- la consulenza in materia di investimenti;
- la ricezione e trasmissione di ordini (in alcuni specifici casi).

Le SGR sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti fissati all’art. 34, comma 1, del Testo Unico della finanza, finalizzati a garantire la solidità patrimoniale della società (come da provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l'onorabilità degli amministratori, sindaci e direttore generale e l'onorabilità degli azionisti (DM. 11 novembre 1998, n. 468 del Ministro dell'Economia e della Finanza): attraverso tali regole, e quelle di condotta ex art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010, si mira, innanzitutto, ad assicurare che l'attività di gestione sia svolta da soggetti qualificati e che le SGR operino con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi, si organizzino in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e adottino misure idonee a salvaguardare i diritti degli investitori.