venerdì 27 aprile 2018

Fondo di Fondi

Il Fondo di Fondi è un fondo comune d’investimento che investe in quote di altri fondi comuni e/o Sicav che presentano una politica di investimento compatibile con i criteri previsti dal regolamento dello stesso.
La caratteristica principale del fondo di fondi, la cui costituzione è disciplinata in Italia principalmente dal decreto n. 228 del 24 maggio 1999 del Ministero del Tesoro e dai Regolamenti attuativi della Banca d’Italia del 20 settembre dello stesso anno, consiste nel fatto che il patrimonio raccolto attraverso l'emissione di quote può essere investito, anche del tutto, in quote di altri organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), purché questi siano conformi alla normativa comunitaria in materia di fondi armonizzati o siano OICR aperti di diritto italiano il cui patrimonio non risulti a sua volta investito, in misura superiore al 10%, in quote di altri OICR.
Il patrimonio può essere anche investito in quote di OICR non armonizzati con un limite massimo del 30%, soddisfatti dati requisiti minimi relativi alle attività presenti nel loro patrimonio e al regime di pubblicità.
Questa tipologia di fondo rientra nelle cosiddette gestioni multimanager, vale a direi quei casi in cui gli OICR acquisiti provengono da organismi diversi dalla casa madre del fondo acquirente.
Se l’investimento avviene in fondi gestiti dalla medesima Sgr o da una Sgr appartenente al gruppo dell’acquirente, la normativa impone che su tali quote non vengano imposte commissioni, né di gestione, né di entrata e uscita.

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