sabato 23 dicembre 2017

Esecuzione di ordini per conto dei clienti



Per l’acquisto o la vendita di un titolo finanziario ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'intermediario che esegue gli ordini deve perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, tenendo conto, principalmente, dei seguenti aspetti:
- prezzo del titolo che si acquista o si vende;
- costi di esecuzione dell'ordine;
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- dimensione e natura dell'ordine.

Se l'ordine proviene da un comune risparmiatore (e non da una banca, compagnia di assicurazione o altro), l'intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso.

Per ottenere il miglior risultato l'intermediario ha a disposizione più sedi di negoziazione, quali i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione o l’internalizzazione dell’ordine.

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sugli stessi mercati, dove le proposte di acquisto e di vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predefinite dando luogo alla conclusione di contratti.
Sono autorizzati dalla Consob e governati da un’apposita società di gestione sulla base di un regolamento (come, ad esempio, Borsa Italiana SpA).

Anche i sistemi multilaterali di negoziazione sono luoghi di incontro fra diverse proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti e possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da SIM e banche.
La gestione di tali sistemi costituisce, di fatto, un distinto servizio di investimento.

Per quanto riguarda l’internalizzatore dell'ordine, questa è una banca o una SIM che, su richiesta del cliente, vende a questi strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in "contropartita diretta".

La scelta dell’intermediario deve seguire la sua strategia di esecuzione degli ordini, fatta di criteri precisi e fissati preventivamente dallo stesso.

domenica 17 dicembre 2017

Fusioni e risparmio: quando al cittadino arriva il messaggio "fottiti" e lui gode


Posto un mio commento ad un articolo di M. Travaglio condiviso dal Fatto Quotidiano su Facebook relativo al ruolo del ministro Boschi sulle resposansabilità della stessa (non proprio lievi) circa le vicende che riguardano Banca Etruria e l'ingerenza dell'esecutivo sul modo di affrontare le crisi di alcuni istituti di credito itaiani.

Il mio intervento era finalizzato ad evidenziare come la limitazione dell'analisi dell'arguto direttore del FQ al solo operato della ministra sembrasse esonerare gli organi di vigilanza nostrani sul credito e i mercati finanziari da qualsiasi responsabilità (cosa che piace tanto alle cosiddette opposizioni) e ammiccare ad alcune compagini parlamentari, ma il fine di questa ripubblicazione è quello di ricordarmi cosa io abbia scritto nell'ottica di poter sondare tra qualche mese (o anno, viste le italiche abitudini) i risvolti di questi pastrocchi che stanno contribuendo a minare la salute finanziaria del Paese e delle famiglie italiane.


mercoledì 13 dicembre 2017

I servizi di investimento

Per servizi di investimento si intendono tutte quelle attività prestate da determinati soggetti, autorizzati, mediante le quali si possono impiegare, sotto varie forme, i propri risparmi in prodotti e strumenti finanziarie. E data la complessità della materia, nonché l’importanza del risparmio sancita, in primis, dalla Costituzione, il nostro ordinamento dedica all’argomento una particolare e minuziosa attenzione, arrivando a disciplinare nel dettaglio i servizi di investimento e i soggetti autorizzati a prestarli.
I servizi e le attività di investimento individuati dal TUF in linea con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/39 (cd. MIFID) sono:

a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
b) negoziazione per conto proprio;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
d) ricezione e trasmissione di ordini;
e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
f) gestione di portafogli;
g) consulenza in materia di investimenti.

Essi hanno tutti ad oggetto strumenti finanziari, vale a dire quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc.). 

sabato 9 dicembre 2017

Cosa fa il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede abbiamo visto essere l’unica figura professionale di cui devono avvalersi gli intermediari, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può essere ricondotto nel rapporto di agenzia o nello schema giuridico del mandato, nell’attività di offerta fuori sede nei confronti dei clienti al dettaglio. E’ il professionista del risparmio gestito autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.

domenica 3 dicembre 2017

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il ruolo e la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’ex promotore finanziario come ridenominato secondo l’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esplicitati all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche. In esso si legge che <<il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto>>.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è, in estrema sintesi, l'unico operatore del mercato del risparmio autorizzato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (banca, SIM o SGR) per cui opera, il cosiddetto “agente collegato” previsto dall'art. 23, comma 1, della Direttiva MiFID.

Possono esercitare professionalmente l’attività solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM n° 472 dell’11 novembre 1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari <<sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative>>, una volta iscritti all’albo unico nazionale tenuto dall’OCF stesso.