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venerdì 2 marzo 2018

Le imprese di investimento comunitarie e extracomunitarie

Per imprese di investimento comunitarie si intendono quei soggetti, diversi dalle banche, aventi sede legale in uno Stato comunitario, diverso dall'Italia, a cui è riservato, insieme ad altri soggetti l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e attività di investimento.

Esse possono svolgere la loro attività in Italia tramite succursale, cioè una sede sprovvista di personalità giuridica dove viene effettuata direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca o in libera prestazione di servizi, vale a dire senza stabilire succursali nel nostro territorio, operando direttamente dal proprio Stato di origine.

sabato 3 febbraio 2018

Appello al pubblico risparmio


L'offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da poco emessi o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi. Nel primo caso si parla di offerta pubblica di sottoscrizione, nel secondo di offerta pubblica di vendita.

In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è disciplinata da uno specifico impianto normativo che trova le sue fonti nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, mirante a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni  da fornire ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).

I casi in cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre sono previsti espressamente dalla normativa suindicata: in essi, come ad esempio quando l’offerta è rivolta ad investitori qualificati o il suo controvalore è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, il legislatore ha ritenuto che la protezione dell’investitore prevista dalla disciplina generale sia comunque garantita o dalle competenze in possesso dello stesso investitore o con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente reputa equivalente al prospetto.

domenica 17 dicembre 2017

Fusioni e risparmio: quando al cittadino arriva il messaggio "fottiti" e lui gode


Posto un mio commento ad un articolo di M. Travaglio condiviso dal Fatto Quotidiano su Facebook relativo al ruolo del ministro Boschi sulle resposansabilità della stessa (non proprio lievi) circa le vicende che riguardano Banca Etruria e l'ingerenza dell'esecutivo sul modo di affrontare le crisi di alcuni istituti di credito itaiani.

Il mio intervento era finalizzato ad evidenziare come la limitazione dell'analisi dell'arguto direttore del FQ al solo operato della ministra sembrasse esonerare gli organi di vigilanza nostrani sul credito e i mercati finanziari da qualsiasi responsabilità (cosa che piace tanto alle cosiddette opposizioni) e ammiccare ad alcune compagini parlamentari, ma il fine di questa ripubblicazione è quello di ricordarmi cosa io abbia scritto nell'ottica di poter sondare tra qualche mese (o anno, viste le italiche abitudini) i risvolti di questi pastrocchi che stanno contribuendo a minare la salute finanziaria del Paese e delle famiglie italiane.


domenica 3 dicembre 2017

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il ruolo e la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’ex promotore finanziario come ridenominato secondo l’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esplicitati all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche. In esso si legge che <<il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto>>.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è, in estrema sintesi, l'unico operatore del mercato del risparmio autorizzato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (banca, SIM o SGR) per cui opera, il cosiddetto “agente collegato” previsto dall'art. 23, comma 1, della Direttiva MiFID.

Possono esercitare professionalmente l’attività solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM n° 472 dell’11 novembre 1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari <<sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative>>, una volta iscritti all’albo unico nazionale tenuto dall’OCF stesso.

venerdì 24 novembre 2017

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF)


L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, OCF, è un’associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica competente ex lege, in via esclusiva ed autonoma, alla tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, articolato in Sezioni Territoriali, ed allo svolgimento di tutti i compiti connessi e strumentali alla gestione dello stesso Albo.

Costituito il 25 luglio 2007 come Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), è diventato OCF a seguito delle Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n° 208), che ha inoltre previsto che l’Organismo, oltre ad organizzare l’esame per l’iscrizione all’Albo e la sua tenuta, assuma le funzioni, in precedenza attribuite dal Tuf alla Consob e all’organismo di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF, di vigilanza sugli iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari, suddiviso a sua volta in tre sezioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti o free only) e società di consulenza relative, rispettivamente, agli artt. 31, comma 2, 18-bis e 18 ter del TUF.

giovedì 16 novembre 2017

Requisiti per diventare consulente finanziario



I requisiti per diventare consulente finanziario sono quelli previsti un tempo per il promotore finanziario.
Occorre, dunque:
- essere in possesso di un diploma di licenza superiore quinquennale;
- rispettare i requisiti di onorabilità e professionalità;
- aver superato una specifica prova valutativa.

Possono essere esonerati dalla prova valutativa, sempre sulla base della vecchia normativa in materia, coloro che hanno già svolto attività di consulenza finanziaria in veste di:
– agenti di cambio;
– negoziatori abilitati ad operare nei mercati regolamentati;
– funzionari di banca o di Sim addetti per almeno tre anni (anche non consecutivi) ad uno dei settori di attività autorizzate relative ai servizi di investimento o alla commercializzazione di prodotti finanziari della banca (solo per i funzionari degli istituti di credito);
– dipendenti di banca o di Sim (società di intermediadiane mobiliare) responsabili di un’unità operativa (agenzia, filiale, ufficio) addetti, sempre per almeno tre anni anche non consecutivi, ad uno dei settori di attività autorizzate riguardanti i servizi di investimento e, sempre per tre anni anche non consecutivi, responsabili del controllo interno di banche o di Sim.

sabato 3 dicembre 2016

Consob: arriva l'arbitro finanziario


Dopo quello bancario arriva l’arbitro finanziario.  
Istituito dalla Consob lo scorso 3 giugno sulla base della delibera n.19602 del 4 maggio 2016, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si occuperà di risolvere in via extragiudiziale i contenziosi tra chi investe e gli intermediari su dossier fino a 500mila euro con profili di inadeguatezza nei servizi.
Il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale si caratterizza per l'adesione obbligatoria degli intermediari e per la natura decisoria della procedura e tratterà tutto ciò che non riguarda l'operatività degli istituti nei rapporti con i clienti (mutui, conti correnti, carte di credito e debito), che resta a carico della vigilanza creditizia con l'arbitro bancario.  
L'ACF, previsto dalla direttiva Ue 2013/11, spiega la direttiva Consob, è lo strumento più agile per risolvere le controversie “relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio" in tempi inferiori a 180 giorni (90 giorni dal completamento del fascicolo) e senza vie legali.   L'accesso all'Arbitro, cui "potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding”, è del tutto gratuito per l'investitore e la sua piena operatività, stabilita con la delibera n°19783 dello scorso 23 novembre, partirà dal 9 gennaio.