venerdì 24 novembre 2017

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF)


L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, OCF, è un’associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica competente ex lege, in via esclusiva ed autonoma, alla tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, articolato in Sezioni Territoriali, ed allo svolgimento di tutti i compiti connessi e strumentali alla gestione dello stesso Albo.

Costituito il 25 luglio 2007 come Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), è diventato OCF a seguito delle Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n° 208), che ha inoltre previsto che l’Organismo, oltre ad organizzare l’esame per l’iscrizione all’Albo e la sua tenuta, assuma le funzioni, in precedenza attribuite dal Tuf alla Consob e all’organismo di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF, di vigilanza sugli iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari, suddiviso a sua volta in tre sezioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti o free only) e società di consulenza relative, rispettivamente, agli artt. 31, comma 2, 18-bis e 18 ter del TUF.

Il riconoscimento della personalità giuridica è avvenuto l’11 novembre 2007 mediante l’iscrizione del
Registro della persone giuridiche (n° 531/2007) presso la Prefettura di Roma e, come stabilito dalle modifiche apportate dalla legge sul Risparmio (L. 262/200%) e dal Regolamento Intermediari (delibera Consob n° 16190 29 ottobre 2007) all'art. 31 del Testo Unico della Finanza, l'organizzazione e la gestione dell'OCF è deferita alle associazioni professionali rappresentative degli iscritti e dei soggetti abilitati all'offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi ovvero di attività di investimento, vale a dire ABI (Associazione Bancaria Italiana), ANASF (Associazione Nazionale degli iscritti all’Albo unico dei Consulenti Finanziari) e ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti).

Con la delibera 16737 del 18 dicembre 2008, adottata ai sensi dell’art. 112 del Regolamento Intermediari) la Consob ha poi individuato nel 1° gennaio 2009 la data di inizio dell’operatività dell'APF: a partire da questo giorno, è stata disposta l’iscrizione all’Albo unico dei promotori finanziari (ridenominati oggi consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede) di tutti i soggetti che al 31 dicembre 2008 risultavano iscritti all’Albo unico Nazionale tenuto dalla stessa Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

L’OCF è oggi dotato di autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, ed esercita le proprie attività sotto la vigilanza e il potere di indirizzo regolamentare della Consob, che attualmente mantiene l’attività di vigilanza nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede di cui all’art. 31, comma 2 del TUF.
Per garantire all’Organismo la necessaria autonomia giuridica, organizzativa e finanziaria sancite dal nuovo impianto normativo introdotto nel sistema sono fissate separazione di competenze e collaborazione operativa tra l’organismo e gli organi di vigilanza sul settore del risparmio, in modo che siano valorizzati gli obiettivi di tutela del mercato e dell’investorire e salvaguardata l'indipendenza delle funzioni dei singoli soggetti coinvolti.
L’Albo è predisposto principalmente per dare pubblicità alle informazioni sugli iscritti come previsto dall’art. 97 della delibera Consob n. 16190/2007.

Le attività di funzione esercitate dall’Organismo svolge in quanto titolare in via esclusiva della funzione di tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari in base all’art.31, comma 4, TUF sono esercitate nei limiti stabiliti dal complesso normativo di riferimento e secondo le modalità organizzative e funzionali specificate dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Attività dell’organismo stesso.

Per l’esercizio della funzione istituzionale di tenuta dell'Albo esso deve occuparsi di tutte le attività principali e strumentali alla gestione dello stesso Albo, quali:

- iscrivere, negare l'iscrizione, ovvero cancellare dall'Albo previo accertamento dei requisiti prescritti
- variare i dati e le informazioni registrati sull’Albo riguardanti gli iscritti
- rilasciare attestati di iscrizione e cancellazione dall'Albo
- determinare e riscuotere i contributi dovuti all'Organismo dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e
da coloro che intendono sostenere la prova valutativa <<nella misura necessaria per garantire lo
svolgimento delle proprie attività>> (art. 31, comma 4, T.U.F.)
- organizzare e gestire la prova valutativa per l’iscrizione all’Albo.

L’Organismo, per ruolo e funzione istituzionale, deve garantire che la professione di Consulente Finanziario sia svolta con la necessaria preparazione professionale, verificata attraverso una selettiva prova valutativa avente carattere teorico-pratico e sostenibile in qualsivoglia sede di esame indicata nel bando pubblicato dallo stesso Organismo nel proprio bollettino elettronico e disponibile sul portale istituzionale dell’OCF (www.organismocf.it) oltre che nel bollettino della Consob.


Reg. Consob 11522/98 PARTE III

ORGANISMO

Art. 86
(Compiti e obblighi dell'organismo)

1. L'organismo:

a) procede alle iscrizioni, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti prescritti ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;
b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;
c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;
d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'articolo 89;
e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'articolo 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;
f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;
g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera f) e ne riferisce alla Consob;
h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob;
i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.

5. L'interessato può chiedere alla Consob il riesame dei provvedimenti adottati dall'organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione; la Consob provvede nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Entro la fine di febbraio di ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al raggiungimento degli obiettiviprefissati.

7. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

8. I rapporti tra la Consob e l’organismo sono disciplinati da apposita convenzione.

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