domenica 3 dicembre 2017

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il ruolo e la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’ex promotore finanziario come ridenominato secondo l’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esplicitati all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche. In esso si legge che <<il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto>>.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è, in estrema sintesi, l'unico operatore del mercato del risparmio autorizzato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (banca, SIM o SGR) per cui opera, il cosiddetto “agente collegato” previsto dall'art. 23, comma 1, della Direttiva MiFID.

Possono esercitare professionalmente l’attività solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM n° 472 dell’11 novembre 1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari <<sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative>>, una volta iscritti all’albo unico nazionale tenuto dall’OCF stesso.


Esso è obbligato al rispetto dei principi dettati dal Testo Unico della Finanza (D.Lgs n° 58 del 24 febbraio 1998) ed esplicati dai regolamenti Consob (Regolamento Intermediari n° 16190 del 29 ottobre 2007 in primis) e di un ampio quadro di regole di condotta finalizzate a garantire i risparmiatori e a tutelare il risparmio secondo i dettami costituzionale dell’articolo 47 della Costituzione italiana e i principi fondamentali della trasparenza, diligenza e correttezza, che si traducono, innanzitutto, nel garantire la riservatezza dei dati acquisiti dai clienti e nell’impiegare le proprie strutture organizzative e professionali e le informazioni di cui si è in possesso per rispondere ad ogni loro esigenza informativa.

Le disposizioni che ne conseguono impongono sia divieti, sia obblighi positivi di condotta, la cui violazione implica le sanzioni pecuniarie e disciplinari disposte dall’art. 196 del TUF e che spaziano dal richiamo scritto fino alla radiazione dall’Albo.
Al Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede è richiesto, in effetti, di saper affrontare l’incertezza del mercato in cui opera e orientare in modo razionale, con consapevolezza e diligenza, i comportamenti e le scelte degli investitori/clienti.



Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo unico dei promotori finanziari (Adottato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto dell’11 novembre 1998, n. 472 e successivamente modificato con decreto n. 140 del 12 aprile 2000 e decreto n. 140 dell’8 luglio 2010)

Art. 1
(Requisiti di onorabilità)

1. Non possono essere iscritti all'Albo unico dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito *Albo), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai
sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice
civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria:
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo.

2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvi gli effetti della riabilitazione ed il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (di seguito "Organismo").

Art. 2
(Situazioni impeditive)

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che per almeno i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo:
a) in imprese sottoposte a fallimento;
b) in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta
amministrativa;
c) in intermediari finanziari nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione
dall'elenco generale o da quello speciale ai sensi dell'articolo 111, comma l, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione a reati da loro
commessi, le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2. Non possono altresì essere iscritti all'Albo:
a) coloro che nell'esercizio della professione di agente di cambio non hanno fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato;
b) i consulenti finanziari radiati dal relativo albo ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Ai fini del comma 1, le frazioni di un esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

4. L'impedimento di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non opera se l'interessato dimostra la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

5. L'interessato informa tempestivamente l'Organismo delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e comunica gli elementi idonei a dimostrare la propria estraneità ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari.

6. L'Organismo valuta l'idoneità degli elementi comunicati dall'interessato a dimostrare l'estraneità. Ai fini della valutazione, l'Organismo tiene conto, fra gli altri elementi, del fatto che, in relazione alla crisi dell'impresa o alla sua cancellazione dall'elenco generale o speciale degli intermediari finanziari, non siano stati adottati nei confronti dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni in esito all'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi del codice civile, provvedimenti ai sensi del quarto comma dell'articolo 2409 del codice civile, ovvero delibere di sostituzione da parte dell'organo competente.

7. L'Organismo, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti dalla Consob ai sensi
dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, entro i termini e secondo le modalità dallo stesso stabilite con proprio regolamento, comunica all'interessato la propria motivata decisione in merito alla sussistenza dell'impedimento. Nelle more della valutazione l'interessato non è iscritto all'Albo.

8. L'Organismo valuta nuovamente l'idoneità dell'interessato se sopravvengono i fatti previsti al comma 6 ovvero altri fatti nuovi che possono avere rilievo ai fini della valutazione. A tal fine l'interessato comunica tali fatti all'Organismo tempestivamente.

9. Gli impedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno la durata di tre anni decorrenti
dall'adozione dei provvedimenti relativi alle situazioni di cui ai commi 1 e 2, lettera b), o dal verificarsi dei fatti di cui al comma 2, lettera a). Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio della procedura sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli organi d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. L'impedimento di cui al comma 2, lettera b), ha in ogni caso la durata di tre anni.

Art. 3
(Requisiti di professionalità)
1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero equipollente sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura dell’Organismo.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dall’Organismo, secondo le modalità stabilite dall’Organismo medesimo.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.

Art. 4
(Criteri valutativi della esperienza professionale)

1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza professionale avendo svolto una delle sottoindicate attività:
a) agente di cambio, iscritto al ruolo unico nazionale o al ruolo speciale tenuti dal
Ministero dell’economia e delle finanze;
b) negoziatore, abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991;
c) funzionario di banca addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsabile della stessa, addetto ad uno dei predetti servizi di investimento, ovvero responsabile del controllo interno;
d) funzionario di impresa di investimento o di società di gestione del risparmio addetto ad uno dei servizi e attività di investimento previsti dal decreto legislativo n. 58/1998 o all'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero personale preposto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di uno dei predetti servizi e attività di investimento o dell'attività di gestione collettiva del risparmio, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere c) e d) del comma 1, devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del possesso dei requisiti
professionali di cui alle lettere c) e d) del comma 1, deve includere una dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

4. La dichiarazione di cui al precedente comma 3 può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alla funzione della gestione e dell'amministrazione del personale.



Reg. 11522/98 Parte IV

Disciplina dell’Albo

Art. 87
(Albo dei promotori)

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;
d) data di iscrizione all'albo;;
e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;
f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L'organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all'organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

Art. 88
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:
a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto ministeriale e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all’articolo 2 del decreto medesimo;
b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale;
c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dalla Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall’articolo 4 del decreto ministeriale.

Art. 91
(Iscrizione all'albo)

1. L'organismo procede all'iscrizione all'albo sulla base dell' istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'articolo 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. L'organismo decide entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta; qualora entro detto termine nessun provvedimento sia adottato, la proposta di iscrizione si intende accolta.

3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.

4. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 72484.
Art. 92
(Cancellazione dall'albo)

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore dall'albo in caso di:
a) domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione;
b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 88, lettera a);
c) mancato pagamento del contributo di vigilanza;
d) radiazione dall'albo deliberata dalla Consob.

2. L'organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a) e b), su proposta della competente commissione, da inoltrarsi all'organismo medesimo:
a) entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cancellazione;
b) entro sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria relativa all'accertamento della perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

3. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera c), a seguito dell'accertamento del relativo presupposto.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo procede alla cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio della istruttoria relativa al mancato pagamento del contributo di vigilanza. Nel caso previsto dal comma 4, i termini indicati sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

6. L'organismo procede alla cancellazione prevista dal comma 1, lettera d), a seguito del provvedimento di radiazione adottato dalla Consob.

7. I promotori cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:
a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c), siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 88, lettera a), ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza;
b) nel caso previsto dal comma 1, lettera d), siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.




Reg 11533/98 Parte V
Attività dei Promotori Finanziari 

Art. 93
(Ambito di attività)

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 94
(Incompatibilità)

1. L'attività di promotore è incompatibile:
a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 95
(Regole generali di comportamento)

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.
2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, e all'articolo 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 96
(Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori)

1. Al momento del primo contatto, il promotore:
a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 8.
2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:
a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;
b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;
c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 97
(Conservazione della documentazione)

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 85, copia della seguente documentazione:
a) contratti promossi per suo tramite;
b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;
c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Si applica il disposto dell'articolo 69, comma 2.

3. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.


Parte VI

Provvedimenti sanzionatori

Art. 98
(Sanzioni)

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:
a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;
2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;
3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;
4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;
5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;
6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 93;
2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 94;
3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 95, comma 2;
4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, comma 3;
5) violazione della disposizione di cui all'articolo 96, comma 5, secondo periodo;
6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 96, comma 6;
7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 96, comma 8;
8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 85;
2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1 e 288.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

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