sabato 9 dicembre 2017

Cosa fa il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede abbiamo visto essere l’unica figura professionale di cui devono avvalersi gli intermediari, sulla base di un contratto di lavoro subordinato che può essere ricondotto nel rapporto di agenzia o nello schema giuridico del mandato, nell’attività di offerta fuori sede nei confronti dei clienti al dettaglio. E’ il professionista del risparmio gestito autorizzato ad offrire prodotti e servizi finanziari al di fuori della sede o delle dipendenze dell’intermediario per il quale opera.



Tale specificità del suo ruolo, insieme alle competenze richiestegli e al modello professionale impostogli, contribuisce a far sorgere con il cliente un rapporto di fiducia e di lungo periodo, motivo per cui gli intermediari devono costantemente monitorare sulla professionalità e l’integrità richiesta ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede.
Essi devono, infatti, dotarsi di procedure di controllo e schemi organizzativi interni che consentano loro di vigilare i consulenti durante lo svolgimento dell’attività di offerta fuori sede e, nonostante tutta la serie di obblighi di condotta previsti dalla legge per le società di intermediazione che si riflettono sui consulenti abilitati, rimangono responsabili in solido per i danni arrecati da questi a terzi nello svolgimento dei compiti loro affidati.

Spetta agli intermediari, ad esempio, garantire che i consulenti rendano immediatamente noto a qualsiasi cliente o potenziale cliente il proprio ruolo e l’impresa per la quale operano e che essi procedano ad una preventiva valutazione di adeguatezza o di appropriatezza del prodotto o del servizio di investimento reso in base alla tipologia di cliente o potenziale cliente e secondo il tipo di servizio di investimento fornito tramite il loro operato.
Per fare ciò, nel rispetto delle procedure dell’intermediario i cui prodotti offre, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede deve illustrare al cliente o potenziale cliente le caratteristiche dei servizi di investimento prestati o offerti dallo stesso intermediario, in modo che l’investitore comprenda il diverso grado di protezione associato ad ognuno di essi e si possa indirizzare su quelli più in linea con il suo profilo finanziario.
Il consulente che non ottiene dal cliente le informazioni necessarie per procedere con il questionario di adeguatezza deve astenersi dal fornire servizi di investimento.

Per poter ritenere adeguati un prodotto finanziario o un’operazione di investimento oggetti di una raccomandazione personalizzata o di una gestione di portafogli devono essere soddisfatti i seguenti criteri di base:

- conformità agli obiettivi di investimento del cliente o potenziale cliente
- capacità finanziaria dell’investitore di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con gli obiettivi che lo caratterizzano
- esperienza/conoscenza da parte dell'investitore per comprendere la natura e i rischi dell'investimento.

Per l’offerta fuori sede di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafoglio, come il collocamento, l’esecuzione o la ricezione e trasmissione di ordini, è invece necessaria una preventiva valutazione di appropriatezza, finalizzata ad assicurare che il risparmiatore abbia l’esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi e le caratteristiche del prodotto o del servizio di investimento offerto e che faccia, dunque, scelte di investimento ponderate e consapevoli.
Se il cliente non fornisce informazioni sulla sua esperienza nel campo degli investimenti o queste risultino insufficienti, a differenza di quanto visto per la valutazione di adeguatezza, il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede potrà comunque prestare il servizio richiesto o offerto, rimarcando all’investitore che tale mancanza è in gradi di rendere impossibile stabilire se esso sia appropriato per lui.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può prescindere dalla valutazione di appropriatezza solo nella prestazione di servizi di mera esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissioni di ordini, purché i servizi abbiano ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi (come la negoziazione di azioni su un mercato regolamentato europeo o di quote di fonti comuni di investimento), la richiesta di servizi sia partita dal cliente e quest’ultimo sia informato sulla natura del servizio.

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