domenica 29 marzo 2015

Titoli di credito: un paio di specifiche

All’interno delle classificazioni dei mercati e degli strumenti finanziari, meritano una piccola trattazione a parte i titoli di credito, molti dei quali, nella nostrana esperienza di economia finanziaria, abbiamo visto essere terra di confine tra il mercato creditizio e quello monetario e la cui conoscenza è indispensabile per comprendere la materia.
Essi sono documenti che incorporano un diritto: quando il titolo viene emesso, nasce quindi anche un correlato diritto acquisito automaticamente da chi lo acquista.

A seconda del sistema che ne guida la circolazione, i titoli di credito possono essere al portatore, se trasferiti, con i diritti incorporati, con la semplice consegna del documento (come avviene, ad esempio, con le obbligazioni societarie), all’ordine, se si trasferiscono con la consegna del documento e la girata (si pensi agli assegni e alle cambiali), e nominativi. Questi ultimi vengono trasferiti con la consegna del documento e due annotazioni: una sul titolo stesso ed una sul registro dell’emittente (come avviene con le azioni).

venerdì 27 marzo 2015

Mercati finanziari: la suddivisione secondo il modello italiano

Le tipologie di mercati individuate in precedenza possono suddividersi poi secondo le diverse tipologie di strumenti negoziate.
Sulla base della configurazione del mercato finanziario italiano, ad esempio, il mercato creditizio viene a sua volta distinto in mercato dei prestiti bancari, tra i quali rientrano l’apertura di credito in conto corrente, lo sconto, l’anticipazione, il riporto e il mutuo, e mercato degli strumenti di raccolta, tra cui ricordiamo i depositi in conto corrente, quelli a risparmio e i certificati di deposito. Questi ultimi, tuttavia, rientrano nel mercato creditizio perché emessi dalle banche, ma, essendo dei titoli di credito trasferibili con scadenza inferiore ai 12 mesi, sono a tutti gli effetti strumenti di mercato monetario. Così come rientrano a far parte del mercato monetario anche le accettazioni bancarie, i depositi interbancari, le commercial paper e i Buoni ordinari del Tesoro (BoT).
Il mercato dei capitali viene distinto in mercato obbligazionario, dove in Italia a farla da padrona la presenza dei titoli di Stato (BTp, CTz, CcT, BoT), e mercato azionario, a cui si aggiunge quello dei fondi comuni.

I mercati dei derivati, con il mercato monetario e quello dei capitali altro pilastro del mercato mobiliare, si suddividono a loro volta in mercati regolamentati, dove sono negoziati, ad esempio, future su indici e su azioni, opzioni su indici azionari e su singoli titoli azionari, e mercati OTC, come quelli dove si trattano i contratti a termine su valute e su tassi di interesse, i contratti swap su valute e su tassi e le opzioni su valute, su tassi di interesse e le opzioni cosiddette “esotiche”.

martedì 24 marzo 2015

I mercati finanziari: qualche nozione di base



Per mercato finanziario si intende quel luogo dove vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura, a medio e lungo termine.
Esso consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano (famiglie private, soprattutto) a quelli che ne fanno richiesta (imprese, ma anche enti pubblici e Stati). Questi, tecnicamente “soggetti in disavanzo finanziario”, emettono strumenti finanziari che cedono ai primi, “soggetti in avanzo finanziario”, in cambio di liquidità.
Questo scambio permette la ridistribuzione dei rischi economici tra i risparmiatori, che possono a loro volta cedere ad altri soggetti economici gli strumenti acquistati operando sui mercati specifici degli stessi.


Oltre alla distinzione tra mercati primari, dove gli strumenti finanziari vengono emessi e collocati, e mercati secondari, dove essi vengono negoziati post emissione, le principali distinzioni tra i diversi mercati finanziari seguono tre diversi profili di analisi:

  • la negoziabilità degli strumenti trattati, nonché la loro trasferibilità, caratteristiche sulla base delle quali si ha una prima distinzione tra mercati mobiliari, dove sono negoziati, senza alcun rapporto personale tra emittente e investitore, titoli caratterizzati di norma da un elevato grado di negoziabilità, dunque facilmente trasferibili da un soggetto ad un altro, e mercati creditizi;
  • la scadenza degli strumenti negoziati, alla base, ad esempio, della suddivisione tra mercato monetario, dove sono negoziati valori mobiliari con scadenza inferiore a 12 mesi, e mercato dei capitali, dove sono negoziati invece quelli, come azioni e obbligazioni, con scadenza superiore ai 12 mesi;
  • la struttura del mercato, come avviene per la distinzione tra mercati regolamentati, dove le negoziazioni sono standardizzate in termini di lotti contrattuali, scadenze, attività oggetto di scambio e presenza di una Clearing house (in Italia la Cassa di compensazione) che si occupa di vigilanza sul mercato (con gli altri organi ufficiali) e di garantire la concreta regolarizzazione delle negoziazioni, e mercati non regolamentati, più frequente over the counter (OTC), caratterizzati da più ampia flessibilità e dove, in astratto (la dimensione raggiunta da molti di essi li ha pressoché standardizzati) ogni operatore può accordarsi per perfezionare contratti fatti “su misura” per le sue esigenze.

giovedì 19 marzo 2015

La cessione del quinto dello stipendio



La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento connessa allo stipendio o salario percepito dal lavoratore dipendente/richiedente.
La denominazione di questo particolare prestito, erogato da banche e società finanziarie, deriva da una delle sue caratteristiche principali: il dipendente, infatti, estingue il finanziamento contratto con il soggetto abilitato tramite la cessione volontaria a questi di una quota del proprio stipendio mensile netto non superiore alla misura massima di un quinto.

Prevista in origine per i soli dipendenti pubblici, in un dopoguerra (il primo testo legislativo che tratta le ritenute in busta paga come corpo unico di norme, il DPR 180, risale al 1950) dove era lo Stato il soggetto pressoché unico a farsi carico della ricostruzione del Paese e dei principali investimenti economici, con il passare degli anni la cessione del quinto è stata estesa, prima di fatto e poi legislativamente e con i dovuti adattamenti alle differenti tipologie di retribuzioni interessate, anche ai dipendenti delle azienda private, già negli anni ’70, e, dal 2006, ai pensionati.

La cessione del quinto dello stipendio rientra nella categoria dei prestiti personali non finalizzati, segmento del credito al consumo del quale fanno parte tutte quelle forme di finanziamento il cui impiego non è  vincolato a determinate finalità e, quindi, non destinato da contratto all’acquisto di specifici beni o servizi.
Il piano di ammortamento può avere una durata massima di 120 mesi (la legge Finanziarie del 2006 aveva allargato il limite a 15 anni, ma le modifiche alla legislazione in materia non sono mai state tradotte in circolari ministeriali e né hanno trovato consenso presso gli organi di vigilanza del settore) e per la restituzione dell’importo erogato, il soggetto finanziatore riceve, di fatto, dal lavoratore dipendente il diritto a richiedere una quota dello stipendio direttamente al suo datore di lavoro.


La cessione del quinto è assistita da specifiche garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge, che costituiscono le caratteristiche essenziali di questo strumento.
L’importo mensile della rata viene infatti trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente ed è versato dal datore di lavoro al soggetto finanziatore.
Il lavoratore deve necessariamente stipulare una polizza assicurativa per il rischio vita e per il rischio impiego, che tutela il soggetto erogante le somme nel caso di morte o di perdita del lavoro.
Il finanziatore, per i dipendenti privati, ha il privilegio sul Tfr nei limiti dell’importo ceduto.
I costi relativi alle coperture assicurative citate e agli oneri accessori previsti gravano sul lavoratore e rientrano nei costi del finanziamento.

sabato 14 marzo 2015

Le carte di pagamento



Tra i principali strumenti di credito al consumo si rilevano le carte di pagamento.
Si tratta di tessere plastificate che consentono di effettuare pagamenti evitando il ricorso al denaro contante, divenute con il passare degli anni il mezzo più diffuso per l’acquisto di beni e servizi presso gli esercizi convenzionati e per quelli conclusi tramite internet e, sovente, al telefono.
Le carte di pagamento possono adoperarsi anche per prelevare contante presso gli sportelli automatici Atm tramite l’immissione di un codice segreto (Pin), e sono tradizionalmente distinte in carte di credito, di debito e prepagate.

Le carte di credito sono rilasciate al richiedente sulla base di un contratto stipulato con la banca o la società emittente.
Al titolare della carta, a scadenze prefissate, viene inviato l’estratto conto relativo agli acquisti effettuati ed egli è tenuto a restituire alla banca o alla società emittente il mese successivo l’importo complessivo degli acquisti effettuati in un’unica soluzione e senza spese di interessi.
Di solito ciò avviene tramite addebito automatico sul proprio conto corrente, ma il pagamento, se previsto dal contratto, può avvenire anche ratealmente: in quest’ultimo caso viene addebitato un interesse al tasso definito dallo stesso contratto sottoscritto.
La carta si utilizza, in genere, apponendo la propria firma, conforme a quella apposta sul retro della stessa, sulla ricevuta di pagamento: è importante, quindi, firmare il retro della carta già in fase di rilascio, cosa che avviene dopo una valutazione della solvibilità a breve del cliente.
È fondamentale, inoltre, bloccarne le funzionalità in caso di furto o smarrimento utilizzando l’apposito numero verde.

La carta di debito è rilasciata da una banca su sua iniziativa o su richiesta del proprio cliente, che deve essere titolare di un conto corrente presso lo stesso istituto.
Essa consente diversi servizi di pagamento (e di consultazione) presso gli Atm e le operazioni di pagamento o di prelievo di contante sono addebitate sul conto corrente del titolare quasi contestualmente alla transazione. Di conseguenza, quindi, al momento dell’utilizzo di una carta di debito sul conto corrente ad essa collegato deve essere disponibile il denaro a copertura della somma prelevata in contanti o adoperata per l’acquisto.


Le carte prepagate sono carte che incorporano una somma caricata anticipatamente dal portatore delle stesse, senza alcun requisito di solvibilità o detenzione di conti correnti.
Il potere d’acquisto caricato è utilizzabile presso lo stesso emittente (carte monouso), che fornisce in proprio beni o servizi, o presso diversi esercenti (carte multiuso o borsellini elettronici).
Esse sono utilizzate soprattutto su canali ad altissimo “traffico”, quali esercizi commerciali e Internet.

lunedì 9 marzo 2015

I soggetti abilitati a concedere dilazioni e prestiti



Secondo quanto stabilito dall’art. 121 del Testo unico bancario, per credito al consumo si intende quel contratto in base al quale si concede, “nell’esercizio di un’attività commerciale o finanziaria”, un credito “sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
Il prestito concesso è il più delle volte collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore (prestiti finalizzati), ma spesso è elargito per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi (prestiti non finalizzati).

La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio nazionale, mentre il finanziamento è accordato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e nell’elenco speciale disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 106 e 107 del Tub.
Per quanto riguarda la concessione dei prestiti, invece, l’articolo 121 del Tub specifica che “l’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo”.

mercoledì 4 marzo 2015

Il mondo del credito al consumo


Gran parte delle richieste di finanziamento delle famiglie e, in generale, dei soggetti agenti come privati consumatori concerne quel complesso di strumenti che costituiscono il Credito al consumo, cioè il credito concesso ad una persona fisica per l’acquisto di beni e servizi o per soddisfare esigenze di natura personale che non siano correlate ad un’attività d’impresa.

Il credito al consumo, come definito dall’art. 121 del Testo unico bancario (d.lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni), può presentarsi sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e dei servizi acquistati, di prestito o di altra analoga forma di facilitazione finanziaria, ad esclusione dei prestiti  concessi per esigenze di carattere professionale del consumatore/imprenditore e del credito finalizzato all’acquisto di un diritto reale o ad un investimento (come, ad esempio, il mutuo ipotecario).

L’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, “ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica”.
Sulla base del contratti di credito stipulato, il consumatore si obbliga, in caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date prefissate o, in caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo erogatogli, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso parametrizzato per il finanziamento.
Nel caso di dilazione, inoltre, il bene oggetto di acquisto viene solitamente messo subito a disposizione del consumatore, mentre gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono riservarsi di differire la partenza del piano di ammortamento rispetto alla sua consegna materiale.

La restituzione del capitale e la corresponsione degli interessi avviene tramite versamenti periodici (“a rate”), il più delle volte a cadenza mensile. Il consumatore è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la stipula e il perfezionamento del contratto, anch’esse comprese nel Taeg (Tasso annuo effettivo globale), vale a dire l’indicatore del costo complessivo del contratto di credito al consumo che deve essere obbligatoriamente riportato dal contratto sottoscritto.


Gli strumenti principali attraverso i quali avviene il trasferimento delle somme sono le carte di credito, i prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio, il consolidamento debiti e i pagamenti rateizzati o posticipati. Questi, come anticipato, possono suddividersi in finanziamenti finalizzati, quando costituiscono la rateizzazione (prestito finalizzato) o il pagamento di un acquisto (carta di credito), e finanziamenti non finalizzati, come i prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio o il consolidamento.