lunedì 9 marzo 2015

I soggetti abilitati a concedere dilazioni e prestiti



Secondo quanto stabilito dall’art. 121 del Testo unico bancario, per credito al consumo si intende quel contratto in base al quale si concede, “nell’esercizio di un’attività commerciale o finanziaria”, un credito “sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore)”.
Il prestito concesso è il più delle volte collegato all’acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore (prestiti finalizzati), ma spesso è elargito per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate dall’acquisto di specifici beni e servizi (prestiti non finalizzati).

La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio nazionale, mentre il finanziamento è accordato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale e nell’elenco speciale disciplinati, rispettivamente, dall’articolo 106 e 107 del Tub.
Per quanto riguarda la concessione dei prestiti, invece, l’articolo 121 del Tub specifica che “l’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo”.

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