giovedì 19 marzo 2015

La cessione del quinto dello stipendio



La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento connessa allo stipendio o salario percepito dal lavoratore dipendente/richiedente.
La denominazione di questo particolare prestito, erogato da banche e società finanziarie, deriva da una delle sue caratteristiche principali: il dipendente, infatti, estingue il finanziamento contratto con il soggetto abilitato tramite la cessione volontaria a questi di una quota del proprio stipendio mensile netto non superiore alla misura massima di un quinto.

Prevista in origine per i soli dipendenti pubblici, in un dopoguerra (il primo testo legislativo che tratta le ritenute in busta paga come corpo unico di norme, il DPR 180, risale al 1950) dove era lo Stato il soggetto pressoché unico a farsi carico della ricostruzione del Paese e dei principali investimenti economici, con il passare degli anni la cessione del quinto è stata estesa, prima di fatto e poi legislativamente e con i dovuti adattamenti alle differenti tipologie di retribuzioni interessate, anche ai dipendenti delle azienda private, già negli anni ’70, e, dal 2006, ai pensionati.

La cessione del quinto dello stipendio rientra nella categoria dei prestiti personali non finalizzati, segmento del credito al consumo del quale fanno parte tutte quelle forme di finanziamento il cui impiego non è  vincolato a determinate finalità e, quindi, non destinato da contratto all’acquisto di specifici beni o servizi.
Il piano di ammortamento può avere una durata massima di 120 mesi (la legge Finanziarie del 2006 aveva allargato il limite a 15 anni, ma le modifiche alla legislazione in materia non sono mai state tradotte in circolari ministeriali e né hanno trovato consenso presso gli organi di vigilanza del settore) e per la restituzione dell’importo erogato, il soggetto finanziatore riceve, di fatto, dal lavoratore dipendente il diritto a richiedere una quota dello stipendio direttamente al suo datore di lavoro.


La cessione del quinto è assistita da specifiche garanzie, alcune delle quali imposte dalla legge, che costituiscono le caratteristiche essenziali di questo strumento.
L’importo mensile della rata viene infatti trattenuto direttamente dallo stipendio del dipendente ed è versato dal datore di lavoro al soggetto finanziatore.
Il lavoratore deve necessariamente stipulare una polizza assicurativa per il rischio vita e per il rischio impiego, che tutela il soggetto erogante le somme nel caso di morte o di perdita del lavoro.
Il finanziatore, per i dipendenti privati, ha il privilegio sul Tfr nei limiti dell’importo ceduto.
I costi relativi alle coperture assicurative citate e agli oneri accessori previsti gravano sul lavoratore e rientrano nei costi del finanziamento.

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