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venerdì 13 luglio 2018

Vendita massiccia di titoli di Stato: cautela o complotto finanziario?



Negli ultimi 5 anni il risparmio degli italiani è raddoppiato (ABI).
La crisi e i tagli al welfare hanno spinto i cittadini e le istituzioni bancarie ad accantonare i soldi investendoli nei titoli considerati più sicuri, quelli che prevedono comunque un capitale garantito alla scadenza: i titoli di Stato, che altro non sono che quote del debito pubblico.

Il 70% del debito pubblico italiano è in mano agli italiani. Sono piccoli risparmiatori (pensionati, dipendenti e piccoli imprenditori) che hanno investito in titoli di Stato o prodotti assicurativi, previdenziali e misti la cui rivalutazione è legata al rendimento di BOT, CCT, BTP e altri rientranti nella suddetta categoria.

L'altro 30% è in mano a banche nazionali ed internazionali che, dopo gli aiuti ricevuti dagli Stati ed essere state trasformate in soggetti fallibili per decreti nazionali e regolamenti internazionali, sono costrette a costituire e ad alimentare fondi di garanzia per potersi salvare da sole. Tali fondi non possono essere costituiti da titoli speculativi (il cui valore può anche azzerarsi) ma da quelli meno rischiosi, i titoli di Stato, appunto.

sabato 24 marzo 2018

Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Per OICR si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ai sensi del primo articolo del Testo Unico della Finanza (TUF).
Sono organismi con forma giuridica variabile di investimento in strumenti finanziari o altre attività in denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori che operano secondo il principio della ripartizione dei rischi.


Gli OICR possono essere fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da Società di gestione del risparmio (SGR), oppure SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile.
In entrambi i casi si tratta di società per azioni, ma nei fondi comuni di investimento l’investitore non è socio ed il suo patrimonio autonomo è nettamente diviso dal patrimonio sociale, riceve quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società, mentre nelle Sicav diventa socio della società sottoscrivendo azioni direttamente emesse dalla stessa, senza avere un proprio patrimonio autonomo.

La gestione collettiva del risparmio viene realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, oltre che attraverso la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui costituzione, i cui investimenti abbiano ad oggetto strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili o immobili.

sabato 3 febbraio 2018

Appello al pubblico risparmio


L'offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da poco emessi o l’acquisto di prodotti finanziari già emessi. Nel primo caso si parla di offerta pubblica di sottoscrizione, nel secondo di offerta pubblica di vendita.

In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è disciplinata da uno specifico impianto normativo che trova le sue fonti nel Capo I del Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni, mirante a garantire la correttezza e la completezza delle informazioni  da fornire ai potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).

I casi in cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre sono previsti espressamente dalla normativa suindicata: in essi, come ad esempio quando l’offerta è rivolta ad investitori qualificati o il suo controvalore è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, il legislatore ha ritenuto che la protezione dell’investitore prevista dalla disciplina generale sia comunque garantita o dalle competenze in possesso dello stesso investitore o con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente reputa equivalente al prospetto.

martedì 24 marzo 2015

I mercati finanziari: qualche nozione di base



Per mercato finanziario si intende quel luogo dove vengono scambiati strumenti finanziari di varia natura, a medio e lungo termine.
Esso consente il trasferimento del risparmio dai soggetti che lo accumulano (famiglie private, soprattutto) a quelli che ne fanno richiesta (imprese, ma anche enti pubblici e Stati). Questi, tecnicamente “soggetti in disavanzo finanziario”, emettono strumenti finanziari che cedono ai primi, “soggetti in avanzo finanziario”, in cambio di liquidità.
Questo scambio permette la ridistribuzione dei rischi economici tra i risparmiatori, che possono a loro volta cedere ad altri soggetti economici gli strumenti acquistati operando sui mercati specifici degli stessi.


Oltre alla distinzione tra mercati primari, dove gli strumenti finanziari vengono emessi e collocati, e mercati secondari, dove essi vengono negoziati post emissione, le principali distinzioni tra i diversi mercati finanziari seguono tre diversi profili di analisi:

  • la negoziabilità degli strumenti trattati, nonché la loro trasferibilità, caratteristiche sulla base delle quali si ha una prima distinzione tra mercati mobiliari, dove sono negoziati, senza alcun rapporto personale tra emittente e investitore, titoli caratterizzati di norma da un elevato grado di negoziabilità, dunque facilmente trasferibili da un soggetto ad un altro, e mercati creditizi;
  • la scadenza degli strumenti negoziati, alla base, ad esempio, della suddivisione tra mercato monetario, dove sono negoziati valori mobiliari con scadenza inferiore a 12 mesi, e mercato dei capitali, dove sono negoziati invece quelli, come azioni e obbligazioni, con scadenza superiore ai 12 mesi;
  • la struttura del mercato, come avviene per la distinzione tra mercati regolamentati, dove le negoziazioni sono standardizzate in termini di lotti contrattuali, scadenze, attività oggetto di scambio e presenza di una Clearing house (in Italia la Cassa di compensazione) che si occupa di vigilanza sul mercato (con gli altri organi ufficiali) e di garantire la concreta regolarizzazione delle negoziazioni, e mercati non regolamentati, più frequente over the counter (OTC), caratterizzati da più ampia flessibilità e dove, in astratto (la dimensione raggiunta da molti di essi li ha pressoché standardizzati) ogni operatore può accordarsi per perfezionare contratti fatti “su misura” per le sue esigenze.