venerdì 16 febbraio 2018

Sicav e Sicaf

Insieme alle SGR, le società di investimento a capitale variabile (Sicav) e le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono gli unici soggetti che possono svolgere l'attività di gestione collettiva del risparmio, che, con le relative attività connesse e strumentali, è l’unica che esse possono svolgere.

Sicav e Sicaf sono autorizzate dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti all’art. 35 – bis comma 1 del T.U.F. finalizzati ad assicurare la solidità patrimoniale delle società (provvedimento della Banca d'Italia dell'8 maggio 2012), la professionalità e l’onorabilità degli amministratori, dei sindaci e del direttore generale e l’onorabilità degli azionisti (d.m. 11 novembre 1998, n. 468 del M.E.F.).

Data la rilevanza dell'attività svolta, l’art. 35-decies del Testo Unico della finanza e artt. 65 e ss. del regolamento Consob n. 16190/2010 ha fissato anche regole di condotta.
In particolare le società devono:

- operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti ai fondi;
- organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse;
- adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti.


Le Sicav e le Sicaf sono società di cui i risparmiatori diventano azionisti, acquisendo tutti i diritti connessi, compreso il diritto di voto.
Essi, tuttavia, acquistano di norma azioni al portatore, che consentono un solo voto indipendentemente dalle azioni sottoscritte.
I soci fondatori, coloro cioè che hanno promosso la costituzione della Sicav o della Sicaf, detengono invece azioni ordinarie, che attribuiscono un voto per ogni azione: la possibilità che i risparmiatori, che già difficilmente partecipano in massa al voto, possano imporre in assemblea decisioni in contrasto con la volontà dei soci fondatori è quindi molto ridotta.


L'attività di gestione vera e propria viene di svolta normalmente da un team di dipendenti della Sicav (i gestori) che selezionano gli strumenti finanziari sulla base delle direttive di carattere generale ricevute dal consiglio di amministrazione.
E' anche possibile delegare ad una SGR l'attività di selezione degli strumenti finanziari, per l'intero portafoglio o per una parte di esso, ed anche in questo caso, comunque, spetta al consiglio di amministrazione della Sicav o della Sicaf il compito di fornire le direttive di carattere generale e di controllare l'operato del delegato.

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