sabato 24 marzo 2018

Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)

Per OICR si intendono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ai sensi del primo articolo del Testo Unico della Finanza (TUF).
Sono organismi con forma giuridica variabile di investimento in strumenti finanziari o altre attività in denaro raccolto tra il pubblico dei risparmiatori che operano secondo il principio della ripartizione dei rischi.


Gli OICR possono essere fondi comuni di investimento costituiti e gestiti da Società di gestione del risparmio (SGR), oppure SICAV, Società di Investimento a Capitale Variabile.
In entrambi i casi si tratta di società per azioni, ma nei fondi comuni di investimento l’investitore non è socio ed il suo patrimonio autonomo è nettamente diviso dal patrimonio sociale, riceve quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società, mentre nelle Sicav diventa socio della società sottoscrivendo azioni direttamente emesse dalla stessa, senza avere un proprio patrimonio autonomo.

La gestione collettiva del risparmio viene realizzata attraverso la promozione, l’istituzione e l’organizzazione di fondi comuni di investimento e l’amministrazione dei rapporti con i partecipanti, oltre che attraverso la gestione del patrimonio di OICR, di propria o altrui costituzione, i cui investimenti abbiano ad oggetto strumenti finanziari, crediti, altri beni mobili o immobili.

Nessun commento:

Posta un commento