venerdì 9 marzo 2018

I consulenti finanziari indipendenti (“autonomi”)

Oltre ai soggetti visti, anche i consulenti finanziari persone fisiche e le società di consulenza finanziaria possono prestare consulenza in materia di investimenti
La normativa di settore (articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico della Finanza - D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) riconosce infatti alle persone fisiche, alle s.r.l. e alle s.p.a. in possesso di determinati requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali (stabiliti con regolamento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) la possibilità di prestare tale attività, senza detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tali soggetti sono detti consulenti indipendenti e la loro caratteristica principale consiste nel fatto di non essere legati ad alcun intermediario. 
Ciò delinea due importanti conseguenze:
- maggiore libertà nello scegliere gli investimenti da proporre ai clienti, che non devono necessariamente coincidere con quelli offerti da un determinato intermediario;
- il consulente indipendente è pagato unicamente dal cliente che beneficia del servizio. 

Il percorso per disciplinare la figura dei consulenti indipendenti in Italia è stato molto tortuoso e ad oggi essi dovranno essere iscritti in un apposito Albo di categoria che dovrebbe essere istituito il 31 ottobre 2018, mentre l’Organo di Vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari dovrebbe occuparsi di vigilare e controllare l’attività sia dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede che degli autonomi che delle società di consulenza finanziaria.

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