sabato 17 marzo 2018

Gestori di portali di Equity Crowdfunding

Nel nostro Paese sono disciplinati anche i portali di Equity Crowdfunding, piattaforme online attraverso le quali è possibile acquistare azioni o quote di società innovative in fase di start up.

Con il termine Equity Crowdfunding si indica infatti il processo con cui più persone conferiscono somme di denaro, anche di modesta entità, per finanziare una società acquistandone le quote o azioni attraverso internet.

Per start-up innovative si intendono piccole società di capitali (spa, srl o cooperative) italiane, impegnate in settori innovativi e tecnologici o a vocazione sociale. 
Se sono iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese dedicate specificamente ad esse possono offrire i propri strumenti finanziari (anche) attraverso portali on-line.

Il portale assume quindi un’importanza decisiva poiché è il luogo virtuale dove poter assumere le informazioni necessarie per decidere se investire online in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e compiere la procedura per perfezionare l'investimento e facilitare la raccolta del capitale di rischio delle start-up innovative. Motivi per i quali i portali di Equity Crowdfunding sono vigilati dalla Consob in modo da garantire l’affidabilità e la qualità del servizi prestati.


I portali infatti forniscono agli investitori le informazioni sulle start-up e sulle singole offerte attraverso apposite schede redatte secondo il Regolamento Consob in materia, che possono essere presentate anche con strumenti multimediali (mmagini, video o pitch) 

La gestione di portali è inoltre riservata a due categorie di soggetti:

- i soggetti autorizzati dalla Consob e iscritti in un apposito registro tenuto dalla stessa commissione;

- le banche e le imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento (i c.d. "gestori di diritto”).

Ai gestori dei portali iscritti nel registro della Consob si applica una disciplina meno gravosa di quella sancita per gli intermediari tradizionali. 
Per contro i gestori iscritti non possono detenere somme di danaro di spettanza degli investitori né eseguire direttamente gli ordini per la sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti sui propri portali: a tal fine devono trasmetterli esclusivamente a banche o SIM che provvederanno a perfezionare la sottoscrizione degli strumenti finanziari e a raccogliere le corrispondenti somme in un conto indisponibile a favore dell'emittente. 

Le banche e le SIM dovranno svolgere l'attività nel rispetto della disciplina sui servizi di investimento (“disciplina MIFID”) che prevede una serie di obblighi informativi e di comportamento nei confronti degli investitori.

Per facilitare lo sviluppo del crowdfunding e, quindi, agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte delle start-up innovative, il Regolamento stabilisce un’esenzione dall'applicazione della disciplina sui servizi di investimento per gli investimenti che complessivamente ammontino al di sotto di una determinata soglia pari a:

- 500 euro per singolo ordine e 1.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone fisiche,

- 5.000 euro per singolo ordine e 10.000 euro per ordini complessivi annuali, per gli investimenti delle persone giuridiche.


Le banche e le SIM, in quanto già autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento, non hanno invece bisogno di un'autorizzazione della Consob per gestire un portale per la raccolta di capitali di start-up innovative ma vengono semplicemente annotate nella sezione speciale del registro dei portali previa comunicazione alla Consob.. 
Ad esse non si applicano le regole più restrittive previste per i gestori iscritti alla sezione ordinaria del registro (divieto di detenere somme di denaro e obbligo di trasmissione degli ordini a banche e SIM), potendo così gestire integralmente il processo della raccolta di capitali delle start-up innovative. 
Di contro, però, non godono della esenzione dalla disciplina di derivazione MiFID per gli ordini al di sotto delle soglie stabilite dal Regolamento Consob. In questi casi ai rapporti tra il portale e gli investitori si applicano le regole comuni in materia di servizi di investimento.

I gestori, invece, non possono svolgere in alcun modo consulenza finanziaria nei confronti degli investitori. 
Il ruolo fondamentale del portale diventa dunque quello di fare in modo che gli investitori possano comprendere caratteristiche e rischi degli investimenti proposti, prendendo visione della relativa informativa presente nel portale e della sezione di educazione finanziaria.

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