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domenica 3 dicembre 2017

Il Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede


Il ruolo e la figura del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, l’ex promotore finanziario come ridenominato secondo l’art. 1, comma 39, legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono esplicitati all'art. 31, comma 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e successive modifiche. In esso si legge che <<il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto>>.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è, in estrema sintesi, l'unico operatore del mercato del risparmio autorizzato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato (banca, SIM o SGR) per cui opera, il cosiddetto “agente collegato” previsto dall'art. 23, comma 1, della Direttiva MiFID.

Possono esercitare professionalmente l’attività solo i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal DM n° 472 dell’11 novembre 1998 e dei requisiti di professionalità verificati dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari <<sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative>>, una volta iscritti all’albo unico nazionale tenuto dall’OCF stesso.

venerdì 24 novembre 2017

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF)


L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, OCF, è un’associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica competente ex lege, in via esclusiva ed autonoma, alla tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari, articolato in Sezioni Territoriali, ed allo svolgimento di tutti i compiti connessi e strumentali alla gestione dello stesso Albo.

Costituito il 25 luglio 2007 come Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari (APF), è diventato OCF a seguito delle Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n° 208), che ha inoltre previsto che l’Organismo, oltre ad organizzare l’esame per l’iscrizione all’Albo e la sua tenuta, assuma le funzioni, in precedenza attribuite dal Tuf alla Consob e all’organismo di cui agli artt. 18-bis e 18-ter del TUF, di vigilanza sugli iscritti all’Albo unico dei consulenti finanziari, suddiviso a sua volta in tre sezioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti autonomi (ex consulenti finanziari indipendenti o free only) e società di consulenza relative, rispettivamente, agli artt. 31, comma 2, 18-bis e 18 ter del TUF.