L’offerta al pubblico (c.d. sollecitazioni all’investimento)
di strumenti finanziari da parte delle società emittenti avviene tramite intermediari
che contattano gli investitori attraverso le loro reti distributive.
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.
Il servizio di sottoscrizione e/o collocamento in carico ad essi, in sostanza, avviene mediante la distribuzione di strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta standardizzata e sulla base di un accordo con l’emittente (o l’offerente) e si può manifestare in diverse forme.
Una prima suddivisione riguarda le operazioni di
sottoscrizione o di collocamento. La prima si ha quando i titoli offerti sono
di nuova emissione e vengono immessi per sul mercato per la prima volta. Si ha
invece collocamento quando si tratta di titoli già emessi successivamente
scambiati.
Il collocamento o la sottoscrizione, a loro volta, possono
essere realizzati in forma pubblica, dunque rivolti indistintamente a
tutti gli investitori, o in forma privata, quando indirizzati ad un gruppo
selezionato di investitori, di norma professionali (banche, compagnie di
assicurazione, etc.).
Il collocamento o la sottoscrizione, ancora, possono
avvenire "con" o "senza" assunzione a fermo o assunzione
di garanzia nei confronti dell'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Nel caso di collocamento "senza", l'intermediario assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati alla sottoscrizione o all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare: il rischio di un eventuale insuccesso nel collocamento ricade esclusivamente sull'emittente.
Se, invece, l'intermediario sottoscrive o acquista egli
stesso preventivamente i titoli, o comunque presti una garanzia per il
buon esito dell'operazione, assume su di sé anche tale rischio: se i
titoli dovessero restare invenduti, l'intermediario collocatore ne rimarrebbe proprietario, se li aveva preventivamente
acquistati, o sarebbe obbligato ad acquistarli qualora aveva assunto una
garanzia di questo tipo.