domenica 13 maggio 2018

I Fondi Pensione


I fondi pensione sono organismi di investimento collettivo del risparmio introdotti in Italia dal dlgs. 124/1993 e dalle leggi n. 449/1997 e 144/1999, un complesso di disposizioni che hanno radicalmente modificato il sistema previdenziale italiano, un tempo di natura esclusivamente pubblica, arricchendolo di elementi tipici dei sistemi pensionistici privati di origine anglosassone.

La normativa nazionale distingue tra fondi pensione negoziali (o chiusi), previsti per particolari categorie professionali, e fondi pensione aperti:

- i fondi pensione chiusi sono istituiti grazie ad un accordo collettivo o aziendale o di categoria o tramite un accordo tra lavoratori autonomi o tra liberi professionisti, promosso dalle rispettive associazioni di categoria.
Ad essi possono aderire esclusivamente coloro che esercitino una determinata attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o di impresa e siano iscritti a una forma di previdenza di tipo obbligatorio.
Tramite una convenzione la gestione del fondo (la gestione tecnica dei mezzi finanziari raccolti) viene poi delegata ad un’istituzione (banca, SIM, SGR, compagnia di assicurazione);

fondi pensione aperti, previa specifica autorizzazione rilasciata dalla Commissione di Vigilanza per i Fondi Pensione (COVIP) possono essere invece costituiti da enti gestori di previdenza obbligatoria, compagnie di assicurazione e SGR, SIM, banche o imprese di investimento comunitarie.
Alla COVIP spetta l'attività di vigilanza sui fondi pensione al fine di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione degli stessi per la loro collocazione tra i sistemi di previdenza complementare.
Sui gestori restano invece i poteri di controllo delle rispettive autorità di vigilanza (Consob, Banca d’Italia, IVASS)
Ad essi possono aderire tutti coloro che desiderano seguire i programmi di risparmio previdenziale di tipo individuale proposti, indipendentemente dalla posizione contributiva detenuta.

L’orizzonte temporale. Chi investe in un fondo pensione deve necessariamente agire nell’ottica di un orizzonte temporale di lungo periodo: le prestazioni collegate al programma di un fondo pensione si riceveranno alla scadenza del periodo di accumulazione e comunque non prima della decorrenza del termine di permanenza minima obbligatorio.
L'erogazione dei trattamenti pensionistici di anzianità prevista dal fondo pensione ha infatti inizio al raggiungimento di determinati requisiti di età anagrafica e di partecipazione, mentre l'ammontare delle prestazioni da erogare è determinato in base ai contributi versati negli anni di permanenza nel fondo.

Anticipazioni. Per i sottoscrittori di fondi pensione chiusi, iscritti ad essi da almeno 8 anni, è prevista la possibilità di ritirare anticipatamente parte o, in alcuni specifici casi, la totalità dell’importo versato quando in condizioni di necessità finanziarie per sostenere spese socialmente rilevanti come, ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi chirurgici, acquisto della prima casa, realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, etc.
Le somme prelevate a titolo di anticpazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento.

Trattamento alla scadenza. Alla scadenza del periodo di accumulazione all’aderente è riconosciuta la facoltà di scegliere tra la restituzione delle somme versate sotto forma di rendita o in una forma mista, che prevede la restituzione di parte del capitale in un’unica soluzione (comunque non eccedente il 50% del totale accumulato) e dell’importo residuo come rendita.

Banca depositaria. Il patrimonio del fondo pensione è depositato presso una banca depositaria.
Ad essa spetta il compito di accertare la conformità degli investimenti alla legge, l'esattezza nelle modalità di emissione, il calcolo e il rimborso delle quote.

Aspetti fiscali. La normativa italiana sancisce che i fondi pensione non siano soggetti alle imposte sui redditi, mentre è invece dovuta un'imposta sostitutiva nella misura del 20% calcolata sul risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo d'imposta.

Per quanto riguarda i contributi dell’aderente, le somme versate ai fondi pensione sono, entro certi limiti (massimo 5.164 € annui), riconosciute in deduzione del suo reddito complessivo

Passando alle prestazioni pensionistiche, esse vengono assimilate ai redditi da lavoro dipendente, e dunque assoggettate a tassazione progressiva, nel caso vengano erogate in forma di rendita periodica o in forma di capitale a seguito del riscatto della posizione individuale per ragioni diverse dalla cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento.
Viceversa, al momento della prestazione previdenziale, sia in forma capitale che in forma di rendita, si applica la tassazione agevolata: sui contributi versati verrà applicata una tassazione massima del 15%, che potrà essere ridotta di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione successivo al 15° fino al raggiungimento di una tassazione finale minima del 9%.

Le prestazioni erogate sotto forma di capitale, comprese le anticipazioni e i riscatti, anche parziali, sono invece assoggettate a tassazione separata.

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