Altra categoria di azioni speciali, espressamente sancita dal legislatore all’art. 2353 c.c., è quella delle azioni di godimento.
Con esse si mira ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti nel caso di una riduzione del capitale sociale per esuberanza (art. 2445 c.c.), mediante sorteggio ed annullamento di un dato numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle stesse.
Con esse si mira ad assicurare la parità di trattamento degli azionisti nel caso di una riduzione del capitale sociale per esuberanza (art. 2445 c.c.), mediante sorteggio ed annullamento di un dato numero di azioni dietro rimborso del solo valore nominale delle stesse.
In queste situazioni, potendo essere il valore reale delle azioni ben più alto di quello nominale, agli azionisti rimborsati vengono, appunto, rilasciati questi particolari titoli che, sotto il profilo dei diritti economici, sono postergate alle altre azioni (in quanto i loro titolari sono stati già rimborsati del valore nominale delle azioni ordinarie).
Nello specifico, le azioni di godimento partecipano alla ripartizione degli utili solo dopo che alle altre azioni sia stato corrisposto un dividendo pari all’interesse legale sul valore nominale, a quella del saldo attivo di liquidazione solo dopo che alle altre azioni sia stato rimborsato il valore nominale, e, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente, non attribuiscono diritto di voto.