Una delle caratteristiche principali delle azioni stabilite dall’art. 2348 è quella che devono essere di uguale valore e conferire al loro possessore uguali diritti.
Lo stesso articolo prevede in realtà che lo statuto e le successive modifiche dello stesso possano prevedere la possibilità di creare categorie di azioni che incorporano diritti diversi, anche per quanto riguarda l’incidenza delle perdite societarie.
Ogni singola società, nei limiti legislativi, può dunque liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.
Una speciale categoria di azioni privilegiate previste dal nostro ordinamento è, ad esempio, quella delle azioni correlate.
Sono azioni emesse dalla società i cui diritti economici sono correlati i risultati dell’attività sociale in un determinato settore.
A stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili all’attività, le modalità di rendicontazione, i diritti da incorporare in queste azioni, le eventuali modalità di conversione delle stesse in altre categorie, etc, è lo statuto.
Ai possessori di tali azioni non possono comunque essere pagati dividendi se non nei limiti risultanti dal bilancio societario.
A stabilire i criteri di individuazione dei costi e dei ricavi imputabili all’attività, le modalità di rendicontazione, i diritti da incorporare in queste azioni, le eventuali modalità di conversione delle stesse in altre categorie, etc, è lo statuto.
Nessun commento:
Posta un commento