domenica 7 gennaio 2018

Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione



La gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, come anticipato, è un servizio di investimento che consente di far incontrare, sulla base di regole predefinite, proposte d’acquisto e di vendita inviate da diversi operatori.

I sistemi multilaterali di negoziazione abbiamo visto essere assimilabili ai mercati regolamentati, con la differenza che possono essere gestiti non solo da società di gestione di mercati regolamentati ma anche da SIM e banche autorizzate alla prestazione di tale servizio.

Per assicurare un processo di negoziazione equo, ordinato e trasparente per i clienti e poter comunicare alla Consob le informazioni relative ai soggetti e agli strumenti ammessi alla negoziazione, alle regole di funzionamento del sistema e alle regole di vigilanza adottate per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni i soggetti autorizzati devono rispettare determinati requisiti e regole in parte diverse da quelle previste per i mercati organizzati.
Essi, infatti, predispongono ed attuano, sulla base di quanto disposto dal TUF:
- regole e procedure trasparenti non discrezionali, atte a garantire un processo di negoziazione equo e ordinato e criteri obiettivi per una esecuzione efficace degli ordini;
- regole trasparenti per la selezione degli strumenti finanziari negoziabili;
- regole trasparenti disciplinanti l’accesso al sistema;
- procedure efficaci per controllare regolarmente l’ottemperanza alle proprie regole da parte degli utenti;
- misure necessarie per favorire il regolamento efficiente delle operazioni concluse.

Il sistema multilaterale di negoziazione, dal punto di vista dell’investitore, non è un servizio di norma prestatogli direttamente ma semplicemente una delle sedi di negoziazione che l'intermediario esecutore di ordini utilizza al fine di conseguire il miglior risultato possibile per i clienti.


mercoledì 3 gennaio 2018

Negoziazione per conto proprio



La negoziazione per conto proprio è l’attività con cui l'intermediario, su ordine del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dallo stesso cliente (l'intermediario opera in c.d. "contropartita diretta").

L’intermediario, nell'attività di negoziazione per conto proprio, o impegna "posizioni proprie", vale a dire soddisfa le esigenze di investimento o di disinvestimento dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio, o entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti o, ancora, esegue gli ordini dei clienti.
Nel dettaglio, quindi, l'attività di negoziazione per conto proprio rappresenta una modalità di svolgimento di un altro servizio di investimento, quello di esecuzionedi ordini per conto dei clienti già trattato in precedenza: ne deriva che l'intermediario che negozia per conto proprio deve non solo essere autorizzato per questo servizio ma, anche, per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

Nella realtà, dunque, per acquistare o vendere titoli bisogna rivolgersi ad un intermediario autorizzato all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti. Se esso è anche autorizzato alla negoziazione per conto proprio, potrà internalizzare l'ordine a patto che tale soluzione possa far conseguire il miglior risultato possibile per il cliente.
Nell'eseguire l'ordine del cliente il negoziatore per conto proprio dovrà rispettare tutte le regole disposte per il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

sabato 23 dicembre 2017

Esecuzione di ordini per conto dei clienti



Per l’acquisto o la vendita di un titolo finanziario ci si può rivolgere ad un intermediario abilitato al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti.

L'intermediario che esegue gli ordini deve perseguire nel miglior modo l'interesse del cliente, tenendo conto, principalmente, dei seguenti aspetti:
- prezzo del titolo che si acquista o si vende;
- costi di esecuzione dell'ordine;
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- dimensione e natura dell'ordine.

Se l'ordine proviene da un comune risparmiatore (e non da una banca, compagnia di assicurazione o altro), l'intermediario deve privilegiare il prezzo del titolo e i costi di negoziazione, trovando la soluzione che assicuri al cliente il corrispettivo totale (prezzo + costi) più vantaggioso.

Per ottenere il miglior risultato l'intermediario ha a disposizione più sedi di negoziazione, quali i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione o l’internalizzazione dell’ordine.

I mercati regolamentati sono luoghi di scambio di titoli, preventivamente ammessi a negoziazione sugli stessi mercati, dove le proposte di acquisto e di vendita di più operatori si incontrano in modo organizzato e sulla base di regole predefinite dando luogo alla conclusione di contratti.
Sono autorizzati dalla Consob e governati da un’apposita società di gestione sulla base di un regolamento (come, ad esempio, Borsa Italiana SpA).

Anche i sistemi multilaterali di negoziazione sono luoghi di incontro fra diverse proposte di acquisto e di vendita per la conclusione di contratti e possono essere gestiti da società di gestione dei mercati regolamentati o da SIM e banche.
La gestione di tali sistemi costituisce, di fatto, un distinto servizio di investimento.

Per quanto riguarda l’internalizzatore dell'ordine, questa è una banca o una SIM che, su richiesta del cliente, vende a questi strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso, operando quindi in "contropartita diretta".

La scelta dell’intermediario deve seguire la sua strategia di esecuzione degli ordini, fatta di criteri precisi e fissati preventivamente dallo stesso.

domenica 17 dicembre 2017

Fusioni e risparmio: quando al cittadino arriva il messaggio "fottiti" e lui gode


Posto un mio commento ad un articolo di M. Travaglio condiviso dal Fatto Quotidiano su Facebook relativo al ruolo del ministro Boschi sulle resposansabilità della stessa (non proprio lievi) circa le vicende che riguardano Banca Etruria e l'ingerenza dell'esecutivo sul modo di affrontare le crisi di alcuni istituti di credito itaiani.

Il mio intervento era finalizzato ad evidenziare come la limitazione dell'analisi dell'arguto direttore del FQ al solo operato della ministra sembrasse esonerare gli organi di vigilanza nostrani sul credito e i mercati finanziari da qualsiasi responsabilità (cosa che piace tanto alle cosiddette opposizioni) e ammiccare ad alcune compagini parlamentari, ma il fine di questa ripubblicazione è quello di ricordarmi cosa io abbia scritto nell'ottica di poter sondare tra qualche mese (o anno, viste le italiche abitudini) i risvolti di questi pastrocchi che stanno contribuendo a minare la salute finanziaria del Paese e delle famiglie italiane.


mercoledì 13 dicembre 2017

I servizi di investimento

Per servizi di investimento si intendono tutte quelle attività prestate da determinati soggetti, autorizzati, mediante le quali si possono impiegare, sotto varie forme, i propri risparmi in prodotti e strumenti finanziarie. E data la complessità della materia, nonché l’importanza del risparmio sancita, in primis, dalla Costituzione, il nostro ordinamento dedica all’argomento una particolare e minuziosa attenzione, arrivando a disciplinare nel dettaglio i servizi di investimento e i soggetti autorizzati a prestarli.
I servizi e le attività di investimento individuati dal TUF in linea con quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2004/39 (cd. MIFID) sono:

a) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
b) negoziazione per conto proprio;
c) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
d) ricezione e trasmissione di ordini;
e) sottoscrizione e/o collocamento con o senza assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
f) gestione di portafogli;
g) consulenza in materia di investimenti.

Essi hanno tutti ad oggetto strumenti finanziari, vale a dire quegli strumenti attraverso i quali è possibile effettuare investimenti di natura finanziaria (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, etc.).