Si narra che Talete, consultando gli astri, avesse previsto il buon successo del raccolto delle olive, assicurandosi dagli agricoltori il diritto di utilizzare la loro produzione (e i loro frantoi) nella stagione successiva attraverso il pagamento di un premio.
Rilevandosi esatte le sue previsioni, il celebre astrologo riuscì a rivendere il raccolto agli agricoltori ad un prezzo ben superiore a quello previsto dal diritto acquistato, traendo così profitto dalle sue intuizioni.
Piace ricordare questo aneddoto (attribuito ad Aristotele) quando si parla di derivati perché lo scienziato greco, di origini povere (ma come molti suoi contemporanei bravo a sfruttare i propri colpi di genio anche in campo economico), di fatto aveva negoziato diritti d’opzione. Strumenti quotati ufficialmente per la prima volta su scala mondiale soltanto agli inizi degli anni ’70 dello scorso secolo ma della cui compravendita si ha traccia in tutte le antiche civiltà, ad oriente come ad occidente.
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sabato 8 giugno 2019
venerdì 1 maggio 2015
Il diritto di opzione: come preservare la partecipazione dei soci
Non si può parlare di azioni (e obbligazioni) senza chiamare in causa il diritto di opzione, che possiamo definire come quel diritto dei soci attuali di essere preferiti a terzi nella sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale a pagamento.
Con l’esercizio del diritto di opzione i soci possono mantenere inalterata la propria quota di partecipazione al capitale e al patrimonio sociale, dunque preservare la propria incidenza percentuale in assemblea (attraverso il voto) e il valore reale della partecipazione azionaria.
Per l’assegnazione delle azioni per le quali non è stato esercitato il diritto, se la società non è quotata, chi esercita il diritto di opzione può fare contestuale richiesta per le azioni che rimarranno eventualmente inoptate aggiudicandosi un diritto di prelazione su di esse; se la società è quotata in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato.
Il diritto di opzione è espressamente escluso per legge quando le azioni devono essere assegnate mediante conferimenti in natura e per statuto al ricorrere di determinate condizioni (come l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione di azioni a favore dei prestatori di lavoro).
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