I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
investimento possono prestare anche quelli che il TUF definisce servizi
accessori, vale a dire:
- custodia e amministrazione di
strumenti finanziari;
- locazione di cassette di sicurezza;
- concessione di finanziamenti per
effettuare operazioni relative a strumenti finanziari in cui interviene il
soggetto che concede i finanziamenti;
- consulenza alle imprese in materia di struttura
finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e acquisti
di imprese;
- servizi connessi all'emissione o
al collocamento di strumenti finanziari;
- ricerca in materia di investimenti, analisi
finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti
strumenti finanziari;
- intermediazione in cambi collegata alla
prestazione di servizi di investimento.
A differenza dei servizi di investimento, per prestare
servizi accessori non occorre alcuna autorizzazione: possono dunque
prestarli anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di
investimento.
Se tuttavia vengono prestati da intermediari autorizzati, essi devono rispettare le norme di condotta sancite per i servizi di investimento.
Se tuttavia vengono prestati da intermediari autorizzati, essi devono rispettare le norme di condotta sancite per i servizi di investimento.