venerdì 7 luglio 2017

OAM: cos'è e a che serve


Il Decreto Legislativo del 13 Agosto 2010, in linea con quanto stabilito dall’art 128-undecies del Testo Unico Bancario (TUB), ha istituito l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM), competente, in modo autonomo ed esclusivo, per la gestione degli elenchi degli agenti operanti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB.

L'Organismo, sulla base della direttiva sul Credito al consumo, ha compiti di formazione (soprattutto attraverso la gestione degli esami di accesso alla professione) e di vigilanza con poteri ispettivi e sanzionatori e nasce sulla base della riforma della rete distributiva del settore del credito finalizzata, principalmente, ad elevare il livello di professionalità e di trasparenza del comparto. Esso provvede all’iscrizione degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi nei rispettivi elenchi previa verifica dei requisiti previsti dal decreto legislativo citato, svolgendo inoltre ogni altra attività strumentale o connessa che risulti necessaria per il governo dei nuovi elenchi.
Alla sua costituzione hanno aderito come soci fondatori Abi, Afin, Assofin, Assilea, Assifact, Assomea, Ufi, Fenafi, Fiaip, Fimec e Assoprofessional.

L’OAM è una associazione di natura privata, senza fini di lucro, con personalità giuridica, dotata, inoltre, di autonomia finanziaria, organizzativa e statutaria, oltre che, come anticipato, dei poteri sanzionatori necessari per poter svolgere con efficacia i propri compiti ed è vigilato dalla Banca d’Italia (art. 128-ter decies TUB). L’Organismo è dotato di un proprio Statuto e i suoi membri sono scelti all’interno delle categorie degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, delle banche, degli intermediari finanziari, degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica.
Il comitato di gestione dell'Organismo è composto da cinque membri nominati dal ministero dell'Economia su indicazione della Banca d'Italia. I componenti, oltre a dover possedere comprovata competenza in materie finanziarie, economiche e giuridiche, devono essere provvisti dei requisiti di onorabilità previsti dalle disposizioni in materia.

Compiti principali dell’Organismo, nello specifico, sono:


- disciplinare la propria struttura e quella delle eventuali sezioni territoriali garantendone un’attività orientata all’efficienza; - istituire l’elenco degli Agenti in attività finanziaria e quello per i Mediatori creditizi provvedendo alla loro amministrazione, stabilendo e riscuotendo i contributi e le altre somme dovute per l’iscrizione negli elenchi nella misura, modalità e termini sanciti dallo stesso organismo al fine di assicurare il regolare svolgimento delle sue attività;
- verificare la permanenza e la persistenza dei requisiti di professionalità necessari per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi;
- controllare l’assenza di cause di incompatibilità, di sospensione e di cancellazione nei confronti degli iscritti negli elenchi;
- vigilare sul rispetto delle disposizioni applicabili agli iscritti;
- curare l'aggiornamento professionale degli iscritti;
- stabilire gli standard relativi ai corsi di formazione tenuti presso le società di mediazione e le agenzie in attività finanziaria per i propri direttori, dipendenti, collaboratori, amministratori;
- fissare i temi e i contenuti della prova valutativa alla quale si devono sottoporre gli Agenti in attività finanziaria e i Mediatori creditizi nel rispetto dei casi previsti dal Decreto Legislativo del 13 agosto 2010, nonché i dipendenti e i collaboratori delle società iscritte negli elenchi;
- vigilare sulla conformità del dovere di aggiornamento professionale da parte degli Agenti e dei Mediatori.

Da: Il mondo del credito al consumo: Il mercato del credito e i principali strumenti di finanziamento destinati ai privati consumatori (Conoscere Vol. 4)

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