Gran parte delle richieste di finanziamento delle
famiglie e, in generale, dei soggetti agenti
come privati consumatori concerne quel complesso di strumenti che costituiscono
il Credito al consumo, cioè il credito concesso ad una persona fisica per
l’acquisto di beni e servizi o per soddisfare esigenze di natura personale che
non siano correlate ad un’attività d’impresa.
Il credito al consumo, come definito dall’art. 121 del Testo
unico bancario (d.lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni), può presentarsi
sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e dei servizi
acquistati, di prestito o di altra analoga forma di facilitazione finanziaria,
ad esclusione dei prestiti concessi per
esigenze di carattere professionale del consumatore/imprenditore e del credito
finalizzato all’acquisto di un diritto reale o ad un investimento (come, ad
esempio, il mutuo ipotecario).
L’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche,
agli intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento
del prezzo, “ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel
territorio della Repubblica”.
Sulla base del contratti di credito stipulato, il consumatore si obbliga, in
caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni
o servizi alle date prefissate o, in caso di concessione di un prestito, a
restituire l’importo erogatogli, maggiorato degli interessi calcolati sulla
base del tasso parametrizzato per il finanziamento.
Nel caso di dilazione, inoltre, il bene oggetto di acquisto viene solitamente
messo subito a disposizione del consumatore, mentre gli istituti di credito e
gli intermediari finanziari possono riservarsi di differire la partenza del
piano di ammortamento rispetto alla sua consegna materiale.
La restituzione del capitale e la corresponsione degli
interessi avviene tramite versamenti periodici (“a rate”), il più delle volte a
cadenza mensile. Il consumatore è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie
per la stipula e il perfezionamento del contratto, anch’esse comprese nel Taeg
(Tasso annuo effettivo globale), vale a dire l’indicatore del costo complessivo
del contratto di credito al consumo che deve essere obbligatoriamente riportato
dal contratto sottoscritto.
Gli strumenti principali attraverso i quali avviene il
trasferimento delle somme sono le carte di credito, i prestiti personali, la cessione
del quinto dello stipendio, il consolidamento debiti e i pagamenti rateizzati o
posticipati. Questi, come anticipato, possono suddividersi in finanziamenti
finalizzati, quando costituiscono la rateizzazione (prestito finalizzato) o il
pagamento di un acquisto (carta di credito), e finanziamenti non finalizzati,
come i prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio o il
consolidamento.