Secondo quanto stabilito dall’art. 121 del Testo unico
bancario, per credito al consumo si intende quel contratto in base al quale si
concede, “nell’esercizio di un’attività commerciale o finanziaria”, un credito
“sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga
facilitazione finanziaria, ad una persona fisica che agisce per scopi estranei
all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta
(consumatore)”.
Il prestito concesso è il più delle volte collegato all’acquisto di un bene o
di un servizio da parte del consumatore (prestiti finalizzati), ma spesso è
elargito per soddisfare generiche esigenze di liquidità, svincolate
dall’acquisto di specifici beni e servizi (prestiti non finalizzati).
La dilazione di pagamento è concessa dai soggetti
autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio nazionale, mentre il
finanziamento è accordato dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco generale e nell’elenco speciale disciplinati, rispettivamente,
dall’articolo 106 e 107 del Tub.
Per quanto riguarda la concessione dei prestiti, invece, l’articolo 121 del Tub specifica che “l’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo”.
Per quanto riguarda la concessione dei prestiti, invece, l’articolo 121 del Tub specifica che “l’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo”.
Nessun commento:
Posta un commento