mercoledì 4 marzo 2015

Il mondo del credito al consumo


Gran parte delle richieste di finanziamento delle famiglie e, in generale, dei soggetti agenti come privati consumatori concerne quel complesso di strumenti che costituiscono il Credito al consumo, cioè il credito concesso ad una persona fisica per l’acquisto di beni e servizi o per soddisfare esigenze di natura personale che non siano correlate ad un’attività d’impresa.

Il credito al consumo, come definito dall’art. 121 del Testo unico bancario (d.lgs. 385/93 e successive modifiche ed integrazioni), può presentarsi sotto forma di dilazione del pagamento del prezzo dei beni e dei servizi acquistati, di prestito o di altra analoga forma di facilitazione finanziaria, ad esclusione dei prestiti  concessi per esigenze di carattere professionale del consumatore/imprenditore e del credito finalizzato all’acquisto di un diritto reale o ad un investimento (come, ad esempio, il mutuo ipotecario).

L’esercizio del credito al consumo è riservato alle banche, agli intermediari finanziari e, nella sola forma della dilazione del pagamento del prezzo, “ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica”.
Sulla base del contratti di credito stipulato, il consumatore si obbliga, in caso di dilazione di pagamento, a corrispondere il prezzo al venditore di beni o servizi alle date prefissate o, in caso di concessione di un prestito, a restituire l’importo erogatogli, maggiorato degli interessi calcolati sulla base del tasso parametrizzato per il finanziamento.
Nel caso di dilazione, inoltre, il bene oggetto di acquisto viene solitamente messo subito a disposizione del consumatore, mentre gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono riservarsi di differire la partenza del piano di ammortamento rispetto alla sua consegna materiale.

La restituzione del capitale e la corresponsione degli interessi avviene tramite versamenti periodici (“a rate”), il più delle volte a cadenza mensile. Il consumatore è inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per la stipula e il perfezionamento del contratto, anch’esse comprese nel Taeg (Tasso annuo effettivo globale), vale a dire l’indicatore del costo complessivo del contratto di credito al consumo che deve essere obbligatoriamente riportato dal contratto sottoscritto.


Gli strumenti principali attraverso i quali avviene il trasferimento delle somme sono le carte di credito, i prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio, il consolidamento debiti e i pagamenti rateizzati o posticipati. Questi, come anticipato, possono suddividersi in finanziamenti finalizzati, quando costituiscono la rateizzazione (prestito finalizzato) o il pagamento di un acquisto (carta di credito), e finanziamenti non finalizzati, come i prestiti personali, la cessione del quinto dello stipendio o il consolidamento.

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