L'offerta al pubblico di prodotti finanziari è un appello al
pubblico risparmio per sollecitare la sottoscrizione di prodotti finanziari da
poco emessi o l’acquisto di prodotti
finanziari già emessi. Nel primo caso si parla di offerta pubblica di sottoscrizione, nel secondo di
offerta pubblica di vendita.
In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
In essa, come da TUF, rientrano tutte quelle comunicazioni rivolte al pubblico, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo, che contengano sufficienti informazioni circa le condizioni dell’offerta e i prodotti finanziari oggetti di essa, così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere questi, compreso il collocamento attraverso soggetti abilitati.
E per prodotti finanziari il legislatore fa riferimento non solo agli strumenti finanziari, come invece la normativa comunitaria in materia, ma anche ad ogni altra forma di investimento di natura finanziaria proposta al pubblico risparmio, esclusi i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.
L’offerta al pubblico di prodotti finanziari è disciplinata
da uno specifico impianto normativo che trova le sue fonti nel Capo I del
Titolo II della Parte IV del TUF e Parte II, Titolo I del Regolamento emittenti
approvato dalla Consob con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 e successive
modifiche ed integrazioni, mirante a garantire la correttezza e la completezza
delle informazioni da fornire ai
potenziali investitori e la parità di trattamento dei destinatari dell’offerta.
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).
In particolare, salvo i casi di inapplicabilità e di esenzione sanciti dalla normativa vigente, l’offerta al pubblico può essere eseguita solo previa pubblicazione di un prospetto informativo che deve essere sottoposto preventivamente all’approvazione della Consob (o autorità equivalente negli altri Paesi europei).
I casi in cui l’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo non ricorre sono previsti espressamente dalla normativa suindicata: in essi, come ad esempio quando l’offerta è rivolta ad investitori qualificati o il suo controvalore è inferiore ad una certa soglia individuata nel Regolamento emittenti, il legislatore ha ritenuto che la protezione dell’investitore prevista dalla disciplina generale sia comunque garantita o dalle competenze in possesso dello stesso investitore o con la pubblicazione di un documento che l’autorità competente reputa equivalente al prospetto.
I requisiti informativi del prospetto sono armonizzati a
livello comunitario dal Regolamento n. 809/2004/CE: esso deve riportare le
informazioni necessarie all’investitore per giungere ad un giudizio fondato
sull’investimento proposto e, di conseguenza, sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli
eventuali garanti, oltre che sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Tocca poi al Committee of European Securities Regulators fornire interpretazioni finalizzate
ad orientare la vigilanza delle autorità competenti in forma armonizzata.
Il prospetto, ad esempio, deve riportare i bilanci di esercizio o consolidati dell’emittente, per gli ultimi tre esercizi nel caso di offerta di azioni e per gli ultimi due esercizi per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni: essi devono essere sottoposti a revisione contabile completa.
In Italia, come stabilito dall’art. 96 del TUF, l’offerta di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo o si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.
Quando l’offerta ha per oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato dal regolamento, ancora, la Consob stabilisce, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto e lo approva se, al termine dei controlli effettuati, le informazioni contenute in esso risultano complete, coerenti e comprensibili.
Il prospetto, ad esempio, deve riportare i bilanci di esercizio o consolidati dell’emittente, per gli ultimi tre esercizi nel caso di offerta di azioni e per gli ultimi due esercizi per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni: essi devono essere sottoposti a revisione contabile completa.
In Italia, come stabilito dall’art. 96 del TUF, l’offerta di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari non può essere effettuata se il revisore legale o la società di revisione legale hanno espresso un giudizio negativo o si sono dichiarati impossibilitati ad esprimere un giudizio.
Quando l’offerta ha per oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari il cui prospetto non è disciplinato dal regolamento, ancora, la Consob stabilisce, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, il contenuto del prospetto e lo approva se, al termine dei controlli effettuati, le informazioni contenute in esso risultano complete, coerenti e comprensibili.
Qualsiasi fatto significativo, errore materiale o
imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che possa
influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o venga
rilevato tra il momento nel quale è approvato il prospetto e quello in cui è
definitivamente chiusa l’offerta al pubblico deve essere menzionato in un
supplemento dello stesso documento.
Anche il supplemento, ai fini della sua pubblicazione. deve prima ottenere l’approvazione dell’autorità competente.
Anche il supplemento, ai fini della sua pubblicazione. deve prima ottenere l’approvazione dell’autorità competente.
Il prospetto di offerta ha validità dodici mesi a decorrere
dalla sua pubblicazione, a patto che venga integrato con gli eventuali
supplementi. E per quanto riguarda l’offerta di strumenti finanziari comunitari
negli altri Paesi membri dell’Ue, il prospetto e gli eventuali supplementi
approvati dalla Consob sono validi attraverso notifica da parte della stessa Consob
allo Stato membro ospitante dell’atto di approvazione.
Una volta approvato, il prospetto è depositato presso la
Consob e pubblicato, il prima possibile e non più tardi dell’inizio
dell’offerta, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti ed armonizzate
a livello UE.
L’offerente, l’emittente e il responsabile del collocamento, prima della pubblicazione del prospetto, possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto che si riferiscono all’offerta al pubblico purché le informazioni diffuse siano in linea con quelle contenute nel prospetto, la relativa documentazione sia trasmessa alla Consob contemporaneamente con la sua diffusione, venga fatto espresso riferimento al fatto che sarà pubblicato il prospetto e al luogo nel quale sarà reperibile dal pubblico e sia specificato che le intenzioni di acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.
Durante l’offerta, l’emittente, l’offerente, i collocatori
dei prodotti finanziari e chi si trova in rapporto di controllo o di
collocamento con questi si devono attenere a principi di correttezza,
trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell’offerta al pubblico e
si devono astenere dal diffondere notizie non coerenti con le informazioni
contenute nel prospetto o idonee ad influenzare l’andamento delle adesioni.
Dalla data di richiesta dell’approvazione del prospetto alla
Consob, l’emittente, l’offerente, i revisori contabili e i componenti degli
organi sociali dell’emittente e dell’offerente, coloro che si trovano in
rapporto di controllo e di collocamento con l’offerente, con l’emittente e con
chi colloca i prodotti finanziari oltre gli intermediari incaricati del
collocamento e coloro che svolgono servizi connessi all’emissione o al collocamento
sono soggetti ai poteri di richiesta di informazione da parte dello stesso
organo di vigilanza sulla società e la Borsa come stabilito dagli artt. 114,
commi 5 e 6, e 115 del TUF.
Chiunque effettui un’offerta al pubblico in violazione
dell’obbligo del prospetto informativo è punito dalla Consob con la sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a un quarto del controvalore
offerto e sino a un massimo di due volte lo stesso controvalore: nel caso in
cui questo non sia determinabile, la sanzione spazierà da un importo minimo di
centomila euro e massimo di due milioni.
L’applicazione di queste sanzioni, alla cui pubblicità provvede la Consob ad eccezione dei casi nei quali la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, implica la perdita dei requisiti di onorabilità nei confronti degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, oltre che l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo in emittenti quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.
Tale sanzione accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
L’applicazione di queste sanzioni, alla cui pubblicità provvede la Consob ad eccezione dei casi nei quali la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato alle persone coinvolte, implica la perdita dei requisiti di onorabilità nei confronti degli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, oltre che l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo in emittenti quotati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo.
Tale sanzione accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
Ulteriori sanzioni amministrative sono previste nel caso di
violazione dei requisiti informativi del prospetto e/o degli altri obblighi
informativi connessi ad un’offerta al pubblico.
Inoltre, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, riporti nel prospetto, con l’intenzione di ingannare i destinatari, informazioni false o celi dati o notizie in modo da indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Inoltre, chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, riporti nel prospetto, con l’intenzione di ingannare i destinatari, informazioni false o celi dati o notizie in modo da indurre in errore i destinatari del prospetto è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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