Un intermediario può ricevere da un cliente anche l’incarico
di impiegare il suo risparmio, in parte o in tutto, in strumenti finanziari
attraverso il servizio di gestione di portafogli.
L’intermediario deciderà, dunque, per conto del cliente quali strumenti finanziari andranno a far parte del suo portafoglio per valorizzarlo e provvederà a tutte le operazioni necessarie per acquistarli o venderli.
Volendo, lo stesso cliente potrà ordinare di acquistare o vendere determinati titoli.
L’intermediario deciderà, dunque, per conto del cliente quali strumenti finanziari andranno a far parte del suo portafoglio per valorizzarlo e provvederà a tutte le operazioni necessarie per acquistarli o venderli.
Volendo, lo stesso cliente potrà ordinare di acquistare o vendere determinati titoli.
Prima di prestare il servizio, l'intermediario è tenuto a valutare
che il servizio offerto (o richiesto) sia adeguato per il cliente: sulla
base delle informazioni acquisite dal cliente stesso, esso deve corrispondere
ai suoi obiettivi di investimento senza esporlo a rischi da lui non
sopportabili o non comprensibili.
Il giudizio di adeguatezza dovrà riguardare, in primis, lo stesso
servizio: ogni linea di gestione si differenzia, infatti, in base alle caratteristiche
e al grado di rischio.
Ma anche nello svolgimento del servizio finanziario l’intermediario dovrà sempre valutare che anche ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, modellando così la gestione sulle sue specifiche caratteristiche e esigenze.
Ma anche nello svolgimento del servizio finanziario l’intermediario dovrà sempre valutare che anche ogni singola operazione di investimento sia adeguata per il cliente, modellando così la gestione sulle sue specifiche caratteristiche e esigenze.
Per valutare sul serio l'adeguatezza, l'intermediario deve
chiedere al cliente determinate informazioni, in quanto non è possibile capire se
un'operazione è adeguata se non si conosce l'esperienza in materia di
investimenti, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del risparmiatore.
Se il cliente si rifiuta di fornire tali informazioni, l'intermediario dovrà astenersi dal fornire il servizio.
Se il cliente si rifiuta di fornire tali informazioni, l'intermediario dovrà astenersi dal fornire il servizio.
L’intermediario, inoltre, come per tutti i servizi di investimento, deve anche fornire al cliente tutta una serie di informazioni
sull’attività prestata.
E, oltre a quelle comuni a tutti i servizi visti sino ad ora, dovrà anche far conoscere al cliente:
E, oltre a quelle comuni a tutti i servizi visti sino ad ora, dovrà anche far conoscere al cliente:
- le caratteristiche della gestione del suo
portafoglio. L'intermediario dovrà, dunque, indicare gli obiettivi e i livelli
di rischio della gestione, i tipi di strumenti finanziari che possono comporre
il portafoglio (e le relative proporzioni) e i tipi di operazioni che possono
essere compiute dal gestore;
- il parametro di riferimento, se significativo, vale a
dire l’indicatore con il quale confrontare il rendimento del portafoglio del
cliente;
- l'eventuale effetto leva, se il portafoglio se ne
avvale ;
- l'eventuale delega di gestione a terzi;
- il metodo e la frequenza di valutazione degli
strumenti finanziari;
- la soglia di perdita oltre la quale il cliente deve
essere avvisato.
Si tratta di informazioni, ricordiamolo, che devono essere
riportate anche nel contratto di gestione.
Il gestore, ancora, è anche tenuto ad evitare o a gestire correttamente i conflitti di interessi e di fornire un’informazione adeguata ed esauriente al riguardo.
Oltre a decidere quali titoli acquistare o vendere, l'intermediario deve anche negoziarli, provvedendovi da solo o trasmettendo gli ordini ad un altro intermediario autorizzato: in ogni caso, dovrà adottare ogni misura per raggiungere il migliore risultato possibile.
Il gestore, ancora, è anche tenuto ad evitare o a gestire correttamente i conflitti di interessi e di fornire un’informazione adeguata ed esauriente al riguardo.
Oltre a decidere quali titoli acquistare o vendere, l'intermediario deve anche negoziarli, provvedendovi da solo o trasmettendo gli ordini ad un altro intermediario autorizzato: in ogni caso, dovrà adottare ogni misura per raggiungere il migliore risultato possibile.
Per consentire al cliente di controllare l’operato del gestore gli viene inviata, almeno ogni sei mesi e su supporto duraturo, la rendicontazione delle attività di gestione.
Grazie ad essa è possibile prendere visione dei titoli contenuti nel
portafoglio e della loro valutazione, del saldo contante all'inizio
ed alla fine del periodo preso in esame, del totale dei costi sostenuti
dal cliente con indicazione delle singole voci (e su richiesta l'intermediario
dovrà fornire un riepilogo ancora più dettagliato), del rendimento ottenuto
nel periodo raffrontato con quello del parametro di riferimento, dell'importo
dei dividendi, degli interessi e di altri pagamenti ricevuti nel
periodo, del dettaglio delle operazioni eseguite nel periodo (giorno
e ora di esecuzione, tipologia dell'ordine, sede di esecuzione, quantitativo,
prezzo unitario e corrispettivo totale: informazioni che, su richiesta del
cliente, possono essere rese di volta in volta per ogni singola operazione), e dei
diritti conferiti dai titoli in portafoglio.
In diversi casi il rendiconto è trasmesso ogni tre mesi, se
il cliente lo chiede espressamente, almeno una volta al mese, se il
contratto con l'intermediario autorizza la gestione di un portafoglio
caratterizzato da effetto leva, o almeno ogni dodici mesi, se il
cliente ha anche chiesto di ricevere volta per volta le informazioni
sulle singole operazioni eseguite dal gestore.
Ulteriore obbligo in capo all'intermediario è, infine,
quello di comunicare tempestivamente le eventuali perdite che
superino la soglia indicata nel contratto.
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